Esecutivo Nazionale donne
Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 ai padri spettano:
- 10 giorni di congedo obbligatorio – da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore;
- 1 giorno di congedo facoltativo – da fruire in alternativa alla madre e con diminuzione di un giorno di congedo di maternità della stessa.
I congedi possono essere fruiti anche nel caso di:
1 Figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso).
2 Decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un preavviso di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Alla domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega una dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione di un giorno del congedo di maternità a lei spettante, con conseguente riduzione dello stesso. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruizione in contemporanea da entrambi i genitori, nell’ultimo giorno del congedo obbligatorio della madre.
I congedi non possono essere frazionati ad ore.
ESECUTIVO DONNE FISAC CGIL NAZIONALE