Il 29 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 22 gennaio 2013 per la cosiddetta “detassazione” della remunerazione della produttività del lavoro. I requisiti reddituali previsti dalla legge per fruire dell’agevolazione fiscale per il 2013 sono:
- limite complessivo annuo di € 2.500 assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10%;
- reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2012 non superiore a € 40.000.
Sulla materia è stata inoltre emanata dal Ministero del Lavoro la circolare n.15/2003, che risulta ampiamente rimaneggiata rispetto ai contenuti e all’impostazione del Decreto stesso. La CGIL – pur consapevole di agire nell’ambito di un impianto del DPCM non condiviso – ha contribuito alla definizione della Circolare del Ministero del Lavoro attraverso una serie di proposte modificative ed integrative. Il risultato dell’intervento della CGIL è del tutto evidente. Innanzitutto viene meno la possibilità di operare sul cosiddetto “secondo binario” ai fini della detassazione (ovvero l’attivazione di almeno una misura in tre delle aree indicate dal DPCM tra cui il demansionamento, il controllo a distanza e la durata continuativa dei periodi ferie) al di fuori del rispetto dello Statuto dei Lavoratori, con il richiamo esplicito alla L. 300/1970. Altro aspetto importante riguarda la detassazione delle voci relative alle prestazioni di orario. Alla luce di ciò, nell’incontro del 18/4/2013 è stato sottoscritto l’accordo sulla detassazione per i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno percepito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente fino a € 40.000 lordi. Quindi, per questi lavoratori, l’accordo raggiunto prevede che verrà applicata l’imposta sostitutiva del 10% per le erogazione effettuate a partire da oggi e per tutto il 2013 fino a un limite annuo complessivo di € 2.500 sulle voci retributive, oltre al premio aziendale (VAP), riconducibili al protocollo Occupazione e Produttività del 19/10/2012. Le voci retributive relative all’applicazione del Protocollo sono quelle inerenti a: – orario di lavoro (indennità di turno, indennità per slittamenti di orario e per lavoro al sabato, indennità di intervento e reperibilità, compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi, straordinario, indennità turno mercato ittico); – mobilità territoriale (contributo uso auto, contributo mezzo pubblico e spese viaggio); – fungibilità (trattamento economico per automatismo al 3A4L); – altre voci derivanti dall’accordo aziendale (maggiorazione aziendale dell’indennità di rischio). I tempi di applicazione della detassazione del 10% sono legati alla sistemazione della procedura retribuzioni (fermo restando che verranno fatti i necessari conguagli entro la busta paga di dicembre).