Crédit Agricole: le misure previste a tutela dei lavoratori/trici dipendenti con figli fino a 16 anni in DAD

SCUOLE CHIUSE
LE MISURE PER L’ASSISTENZA AI FIGLI

I recenti provvedimenti predisposti dal Governo in coerenza con le ordinanze del Ministero della Salute hanno consegnato le misure contenute nel D.L. n. 30 del 13.3.2021 che consentono di fronteggiare le conseguenze delle nuove limitazioni di contrasto alla pandemia. Le misure oltre a re-introdurre alcune misure urgenti per tentare di limitare la diffusione del contagio da Covid-19 riaffermano, ampliandone la portata, alcuni diritti e indennità riconosciuti nel corso della prima fase della pandemia. Tali misure resteranno in vigore fino al 30 giugno 2021 e le aziende non potranno più gestire con improvvisazione questo periodo proprio in virtù delle esperienze vissute nell’ultimo anno quindi dall’inizio della crisi sanitaria.

SMART WORKING PER FIGLI FINO A 16 ANNI
L’art 2 del decreto legge, al comma 1, prevede che un solo genitore di figlio convivente fino a 16 anni può, se l’attività lavorativa lo consente, ricorrere allo smart working per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 o alla quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Per i figli fino a 14 anni di età, in alternativa, il genitore può chiedere un congedo indennizzato al 50% mentre per i figli da 14 a 16 anni non viene indennizzato.

CONGEDO STRAORDINARIO INDENNIZZATO
Il comma 2 del decreto legge prevede che in alternativa alla prestazione lavorativa in smart working che per le proprie caratteristiche non possa essere svolta in remoto in smart working, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativa all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica, o alla durata dell’infezione da Covid-19 ala durata della quarantena purchè disposta dalla USL competente nel territorio.

Stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli con uno stato di grave disabilità accertato e riconosciuto, indipendentemente dall’età del figlio, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata prevista la didattica a distanza o sia stata disposta la chiusura.

Il comma 3 del decreto legge precisa che i genitori hanno diritto di percepire una indennità a carico INPS del 50% della retribuzione, calcolata come disposto dal testo unico sulla maternità – paternità (D.lgs. 151/2001) e con contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

CONGEDI PARENTALI DA CONVERTIRE
Il comma 4 del decreto legge prevede anche la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti che dl 1 gennaio 2021 al 13 marzo 2021 che hanno fruito di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 151/2001, di richiedere la conversione di tali congedi parentali nel congedo straordinario di cui al comma 2 e con il diritto all’indennità prevista dallo stesso decreto nel caso siano stati utilizzati nel corso di sospensione della didattica in presenza del figlio o di quarantena o nel corso da malattia Covid-19.

CONGEDO NON INDENNIZZATO
Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente di età compresa tra i 14 e i 16 anni può, in alternativa all’altro genitore, astenersi dal lavoro senza diritto alla retribuzione né con copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento per il periodo corrispondente alla DAD, quindi per sospensione della didattica in presenza, o per il periodo corrispondente alla malattia da Covid-19 o per la durata della quarantena risposta dalla USL competente del territorio.

LIMITI APPLICATIVI
L’astensione retribuita è riconosciuta senza un limite specifico di durata ma in relazione ad un limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che il tetto sia stato raggiunto anche in via previsionale, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

A questo proposito, trattandosi di misure che riprendono quanto già effettuato in precedenza, possiamo ipotizzare che le modalità possano essere le medesime della circolare INPS n° 2 del 12/1 ma restiamo comunque in attesa di specifiche.

BONUS
I Bonus previsti dal decreto legge non sono fruibili dalle lavoratrici e lavoratori del nostro settore ma esclusivamente da personale dipendente iscritto alla gestione separata INPS, autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Per loro, in relazione ai figli conviventi minori di anni 14, è possibile scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali erogati attraverso lo strumento del “libretto famiglia”. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non utilizza i congedi straordinari.

I rappresentanti sindacali FISAC restano a disposizione per segnalazioni o problematiche eventualmente derivanti dall’applicazione delle previsioni del D.L. n. 30 del 13.3.2021.

Parma 16 marzo 2021

SEGRETERIA DELL’ ODC FISAC- CGIL
Gruppo Crédit Agricole Italia

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