AI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE
Vi informiamo che in data 8 marzo le Scriventi Segreterie, in risposta alla richiesta inviata in data 25 febbraio u.s., hanno ricevuto la comunicazione che la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha diramato alle Sedi territoriali dell’Istituto con riferimento alle domande di accesso alla pensione anticipata c. d. “Quota 100” presentate dagli iscritti al Fondo esattoriale.
L’Istituto precisa che possono essere liquidati i suddetti trattamenti pensionistici anticipati in favore dei soli soggetti istanti, iscritti al Fondo esattoriale, che:
- abbiano fatto domanda di rimborso della contribuzione esattoriale e ne abbiano diritto; tale facoltà può essere esercitata, a pena di decadenza, da chi cessa dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e fino a cinque anni prima del compimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia;
- oppure siano in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale” ed abbiano presentato la domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art.1 L.29/1979 entro la data di presentazione della domanda di pensione.
Esprimiamo soddisfazione per aver finalmente ottenuto le indicazioni uniformi e chiare su tutto il territorio nazionale che rivendicavamo fin da quando è entrata in vigore la normativa relativa a “Quota 100”. Tuttavia, vista la complessità della materia, raccomandiamo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati ad avvalersi di questo strumento di porre grande attenzione e cautela nel verificare la propria posizione previdenziale ed assicurarsi che ricorrano tutti i requisiti necessari per la maturazione dei diritti.
Vi ricordiamo inoltre che continua la nostra azione volta all’attuazione della riforma del Fondo esattoriale attraverso l’emanazione della circolare attuativa, a seguito della quale verrà definito l’assetto previdenziale del Settore.
Roma, 9 marzo 2021
Le Segreterie Nazionali