In vista della scadenza di invio da parte degli Operatori delle prime comunicazioni di operazioni fiscali sospette, la Guardia di Finanza ha fornito dei chiarimenti importanti specificando il rapporto tra le Segnalazioni di Operazioni Sospette antiriciclaggio e le Comunicazioni fiscali sospette.
In particolare, la Guardia di Finanza ha dichiarato che la recente Normativa speciale fiscale ha evidenti elementi di rassomiglianza con il Quadro dispositivo antiriciclaggio come da Dlgs.231/07, precisando espressamente che però la Comunicazione fiscale si basa su presupposti informativi differenti ed è destinata ad Autorità differenti: da una parte l’Agenzia delle Entrate e dall’altra l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Questo con una presenza contemporanea dei quadri sanzionatori.
Di conseguenza, malgrado la presenza di due discipline normative simili, la GdF ricorda agli Operatori che sono previsti adempimenti distinti a carico dei Soggetti attivi, a prescindere dalle ulteriori azioni di collaborazione attiva nel Settore antiriciclaggio.
Per la GdF stessa, anche se i Soggetti obbligati dalle due normative coincidono (ed in determinati casi le Comunicazioni fiscali e le Segnalazioni di Operazioni Sospette potrebbero avere, anche, alcuni elementi di similitudine), devono coesistere ed essere fatte entrambe per evitare le sanzioni relative.