Ancora sulla VI Direttiva Europea antiriciclaggio

Data l’importanza che riveste, in ambito di lotta e contrasto al riciclaggio di denaro sporco la nuova Direttiva europea, riprendiamo una nostra precedente comunicazione aggiornandola ed ampliandola.

Il 12.11.2018, è stata pubblicata la VI Direttiva Europea antiriciclaggio2018/1673 integrante gli aspetti di Diritto penale (contenuti nella V Direttiva) con norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, volte a contrastare l’accesso delle organizzazioni criminose alle risorse finanziarie per le attività  di riciclaggio.

La Direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità competenti più efficiente e rapida. La VI Direttiva esplicita alcuni dettagli normativi, amplia il campo di applicazione della Legislazione esistente ed inasprisce le sanzioni penali per consentire alle Istituzioni e alle Autorità finanziarie di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco.

La VI Direttiva aumenta il numero di reati che rientrano nella definizione di riciclaggio di denaro e fornisce un elenco unificato di 22 reati presupposto che costituiscono riciclaggio di denaro, inclusi alcuni reati fiscali, la criminalità ambientale ed i reati di criminalità informatica; anche il sostegno e favoreggiamento al riciclaggio di denaro saranno soggetti alle stesse sanzioni penali e quindi chiunque aiuti i riciclatori di denaro commetterà il reato di riciclaggio di denaro.  La responsabilità penale sarà estesa alle Persone giuridiche e alle  Società di capitali/Società di persone al fine di consentirne la punibilità. Tra le misure antiriciclaggio definite dalla VI Direttiva si trovano:

  • un elenco unificato dei reati presupposto comprendenti la criminalità informatica e il crimine ambientale;
  • la previsione di ulteriori reati di riciclaggio di denaro, tra cui sostegno e favoreggiamento, tentativo ed istigazione;
  • l’estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche;
  • una maggiore cooperazione internazionale per il perseguimento del riciclaggio di denaro;
  • pene più severe;
  • requisito per la doppia incriminabilità per sei reati specifici:
  • associazione criminale organizzata e racket;
  • terrorismo;
  • tratta di esseri umani e traffico di migranti;
  • sfruttamento sessuale;
  • traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

Per la trasposizione della VI Direttiva nell’Ordinamento nazionale i Paesi membri avevano tempo sino al 3.12.20 e dovrà essere attuata dalle Istituzioni finanziarie entro il 3.6.21. Nel nostro Paese, il Ddl.S1721 (Legge di Delegazione europea 2019, recepimento Direttiva UE 2018/1673 lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale) è all’esame della Commissione in sede referente. Il Disegno di Legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell’allegato A – tra cui appunto la V Direttiva aml-, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 17 Regolamenti europei.

L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 Direttive. Più specificatamente, l’art. 1,comma1 reca la delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione elencati nell’Allegato A ed è oggetto degli articoli dal 3 al 29 del Provvedimento stesso. L’Allegato elenca 38 Direttive da recepire con Decreto legislativo. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della Delega, il comma1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della Legge 24.12.12, n. 234. In virtù   di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, stato specificato che nell’adozione dei Decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19. Il comma2 art. 1 prevede che gli schemi di Decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il 7.5.20 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano di Azione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro , adottato il 10.7.20 dal Parlamento Europeo. Il Documento si fonda sulle tre Direttive emanate nel giro di quattro anni e avvia procedure di infrazione contro diversi Stati membri per la mancata attuazione della Direttiva 2015/849/Ue, IV Direttiva aml ed il mancato recepimento Direttiva 2018/843/Ue.

La VI Direttiva dovrà essere attuata dai Soggetti obbligati entro il 3.6.21. Tra le principali novità si trova, la previsione del monitoraggio della corretta implementazione della IV e V Direttiva da parte degli Stati membri. La Commissione sta definendo uno studio sull’effettiva applicazione della IV Direttiva, da completarsi entro giugno 2021, ed  risultati saranno pubblicati con specifica relazione della Commissione.

Un’altra novità riguarda l’ipotesi di rendere immediatamente applicabili, come Regolamento, le Norme europee riguardanti:

  • l’elenco dei Soggetti obbligati,
  • i requisiti dell’Adeguata verifica della clientela,
  • i controlli interni,
  • la segnalazione di operazioni sospette,
  • i meccanismi relativi all’accesso delle informazioni sui conti correnti bancari e sui titolari effettivi, contenuti nei database centralizzati,
  • una più armonizzata procedura di identificazione dei soggetti politicamente esposti.

La terza novità riguarda l’istituzione di un Organismo europeo di supervisione, con competenza su tutti i Settori di rischio finanziari e non finanziari, con il compito di A) integrare e supportare direttamente i Sistemi di vigilanza nazionali, B)garantire l’applicazione armonizzata delle norme dell’Unione in materia di antiriciclaggio, C)assicurare un costante flusso informativo concernente le vigenti procedure di compliance e le principali lacune nel sistema, D)intensificare il coordinamento con le Autorità di vigilanza dei Paesi terzi.

La Commissione specifica che i compiti di supervisione a livello europeo potrebbero essere affidati ad una Agenzia di nuova istituzione oppure all’Autorità Bancaria Europea. Vi è la previsione di istituire un Organismo di coordinamento e supporto al sistema delle Uif nazionali, con specifica attenzione all’individuazione di Operazioni sospette aventi una dimensione transazionale ed allo sviluppo di analisi congiunte relative a casi transfrontalieri. Nel Piano di Azione viene ipotizzato assegnare questo ruolo di supporto e coordinamento ad una Agenzia Europea già esistente, come ad esempio la Piattaforma europea delle Uif, o ad un Organismo di nuova istituzione. Il Piano di Azione si concentra sul rafforzamento della Cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo, mediante l’introduzione di nuove norme atte a rendere più celere l’individuazione, il sequestro e la confisca degli asset criminosi a livello europeo.

La Commissione delinea una nuova metodologia di identificazione dei Paesi terzi, aventi carenze strategiche nei rispettivi sistemi antiriciclaggio che si basa sull’interazione tra l’Unione ed il Gafi nel processo di elaborazione delle liste, sulla consultazione degli esperti nei Paesi membri e su di una maggiore interlocuzione con i Paesi terzi da svilupparsi in cooperazione con il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (Seae).

Quale membro del Gafi, la Commissione continuerà a tenere conto delle raccomandazioni dello stesso per affrontare i rischi derivanti dalle operazioni che coinvolgono i Paesi terzi, ritenendosi comunque legittimata nell’applicazione di misure adeguate indipendentemente dalle raccomandazioni adottate dal Gafi.

Nel mese di ottobre 2020, presso le Commissioni riunite di Giustizia e Finanze della Camera si è tenuta l’audizione del Direttore dell’Uif relativa al Piano d’Azione della Commissione europea 7.5.20. Il Direttore ha ribadito che per realizzare un’autentica circolarità delle informazioni rilevanti per la prevenzione ed il contrasto, in linea con quanto indicato dal Gafi, ribadito con forza nel Piano d’Azione, occorrerebbe inserire nella Legge di delegazione europea 2019 un criterio direttivo che, senza alterare il vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di antiriciclaggio, consenta al Governo di designare un ampio novero di autorità con cui la Uif potrebbe instaurare proficui scambi informativi. Per quanto riguarda la configurazione e l’assetto organizzativo del Meccanismo europeo di coordinamento e supporto, si ritiene che questo debba poggiare sul diretto coinvolgimento delle Fiu nazionali nel funzionamento e nella Governance, sviluppando e specificando la formula e l’esperienza dell’attuale (…) la realizzazione di interventi di coordinamento o accentramento di compiti a livello europeo non deve estendersi a quelli essenziali delle Fiu. La ricezione di operazioni sospette, la relativa analisi e la conseguente disseminazione presuppongono una stretta interlocuzione con gli Operatori, per stimolarne la collaborazione attiva, e con i differenti Organismi di repressione nazionali. Tale soluzione consentirebbe di non far mancare agli Organi investigativi e giudiziari di ciascuno Stato quelle forme di collaborazione che hanno finora consentito di realizzare importanti sinergie nell’accertamento di reati”.

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