Antiriciclaggio: normativa titolare effettivo

Data l’importanza che riveste la procedura di Adeguata verifica, e con relativa identificazione del Titolare effettivo, riteniamo utile tornare sulla materia riproponendo una sintesi di nostre comunicazioni apparse all’inizio dell’anno.

Tra gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dall’art.18,Dlgs.231/07  antiriciclaggio, il più importante riguarda l’identificazione del cliente e del titolare effettivo. La Normativa antiriciclaggio prevede, infatti, che il cliente debba fornire le informazioni necessarie all’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo. Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o è effettuata l’operazione.

Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona stessa, invece se il cliente fosse una persona giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’Ente od il relativo controllo.

In materia di antiriciclaggio il titolare effettivo è sempre stato centrale ed il suo ruolo strategico è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo testo del Dlgs.231/07. Per la Normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o, nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità di cui ne risultino i beneficiari.

Per una sicura valutazione, l’individuazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente all’identificazione del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, si può fare ricorso a tutti gli elenchi, atti o pubblici registri in cui è possibile trovare le informazioni relative ai titolari effettivi. In pratica, si ha l’obbligo di:

  • fare propria la dichiarazione responsabile ottenuta dal cliente;
  • promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi atti o documenti, conoscibili da chiunque.

Identificazione e verifica dell’identità del cliente si effettuano, qualora egli sia una persona fisica, tramite l’acquisizione di un documento d’identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento; nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica l’identificazione si effettua con l’acquisizione di documenti idonei a verificare l’identità non solo del cliente (persona giuridica) ma anche dell’esecutore, cioè del soggetto a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Il cliente, secondo quanto previsto dalla normativa, è obbligato a fornire le informazioni necessarie a procedere all’identificazione del titolare effettivo.

NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di titolarità indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il testo finale della disposizione inserito nella IV Direttiva Antiriciclaggio recita: una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta.

TITOLARE EFFETTIVO ANTIRICICLAGGIO: TRE ESEMPI

  1. Una società è stata di recente acquisita da un’altra società, dove tutti i 10 soci detengono la medesima quota di partecipazione (10%). Sarà la società controllante che d’ora in avanti determinerà le politiche commerciali della società cliente. È necessario verificare se all’interno della controllante esistano accordi che possano determinare un’influenza dominante di qualche socio. Nel caso non esistesse un accordo si considerano titolari effettivi i membri del Cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.
  2. Le quote della società Y sono detenute al 20% da A persona fisica, da B persona fisica per un altro 20%; il restante 60% da C, una Srl. Le quote della Srl C sono a loro volta detenute da tre persone fisiche (E, F e  G), tutte al 33,3%. È necessario ricorrere al criterio della proprietà indiretta ricercando persone fisiche che detengano, anche se indirettamente, una percentuale di partecipazione superiore al 25%. Nel caso descritto potranno essere considerati titolari effettivi le persone fisiche E, F, e G che detengono indirettamente una percentuale di partecipazione superiore al 25%.
  3. Una Società pubblica è partecipata in maniera totalitaria da tre Comuni. È necessario adempiere agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla normativa anche con le Società a partecipazione pubblica. In questo caso possono essere considerati come titolari effettivi i sindaci dei tre Comuni.

 

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