Gruppo UBI: non è ipotizzabile un ‘Fondo a 7 anni’

Comunicato UBI  11 settembre 2020

PERCHÉ UN “FONDO A 7 ANNI” NON È AD OGGI IPOTIZZABILE

In relazione ai quesiti che ci vengono rivolti in questi giorni, pur nella consapevolezza di deludere le comprensibili aspettative di quanti, non particolarmente distanti dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici, ne sono separati da un periodo superiore a 5 anni, riteniamo doveroso (per non alimentare inutili speranze) fornire alcune precisazioni in merito alla durata massima del periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà.

In base al D.M. n. 83486/2014 gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale durata massima era stata aumentata da 5 a 7 anni dalla Legge n. 119/2016 e dalla Legge di Bilancio 2017, nell’ambito delle misure adottate a tutela degli “investitori in banche in liquidazione” limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019: l’ultima decorrenza ammessa per l’assegno straordinario a 7 anni era il 1° dicembre 2019 (con cessazione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).

Intesa Sanpaolo aveva a suo tempo fatto ricorso al Fondo a 7 anni in seguito all’acquisto delle Venete e all’accordo sindacale che ne era scaturito, a fronte tuttavia di un intervento pubblico che aveva contribuito a finanziare l’assegno straordinario erogato dal Fondo: va infatti ricordato che l’assegno è una prestazione a esclusivo carico delle aziende, conseguentemente onerosa anche per durate di 5 anni.

In considerazione di quanto sopra, risulta difficile ipotizzare ad oggi un Fondo a 7 anni che non è nella facoltà di nessuna azienda di credito attivare (quand’anche ne avesse la disponibilità).

Non è infatti possibile prescindere dal rispetto del quadro normativo che attualmente prevede, come detto, una durata massima di 5 anni.

FISAC CGIL Gruppo UBI

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