Il Cliente che non fornisce alla Banca, all’Intermediario o al Professionista tutte le informazioni riguardanti lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, o fornisce informazioni non veritiere, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con un’ ammenda da 5mila a 50mila euro. La sanzione penale è contemplata all’interno della normativa antiriciclaggio (art. 55 del Dlgs 231/2007) e riguarda l’obbligo del cliente di fornire tutte le informazioni utili ed aggiornate a consentire gli obblighi di adeguata verifica (art.21).
Il nuovo vincolo, che già impone la chiusura del rapporto per il silenzio del cliente e il vaglio della segnalazione all’Uif nonchè la restituzione dei fondi tramite bonifico con specifico messaggio informativo, può quindi innescare questa conseguenza penale.
L’obbligo è già in vigore e le Banche temono sia le conseguenze di comportamenti non conformi alle direttive, sia un’applicazione “alla lettera” che penalizzerebbe indebitamente la Clientela. Accade infatti che, talora, i comportamenti non collaborativi dei Clienti (rispetto ad obblighi percepiti come “burocratici”) nascano da rapporti compromessi per disaccordi sulle condizioni applicate o per mancate concessioni di credito, più che da reticenze connesse al riciclaggio.
La Relazione Illustrativa al Dlgs 169/2012 (art. 18) non spiega la disposizione. Infatti non vengono chiariti i motivi dell’integrazione normativa, ma si limita a precisare “che sono stabiliti gli obblighi nel caso in cui per Banche e Intermediari ricorra l’obbligo di astensione.
L’onere di cessare i rapporti era già previsto (art.23) ma ora il nuovo comma 1bis ne precisa l’estensione, oltre che ai rapporti continuativi già in essere, anche alle operazioni e alle prestazioni in corso.
In ogni caso, il nuovo obbligo ed il vincolo del bonifico incoraggiano la collaborazione della Clientela e aiutano la tracciabilità delle somme di origine sospetta, mettendo in allarme la Controparte Bancaria ricevente, con obbiettivi di chiara esigenza investigativa.
Esistono alcune criticità, (ad es.: A liquidazione per gli strumenti finanziari – B cliente che non possiede altri C/c – C obbligo di informativa preventiva – D blocco immediato di affidamento e rapporti ), per le quali è necessario una disciplina da parte del Ministero dell’Economia. Per quanto riguarda invece la contestuale trasmissione del messaggio alla Controparte, si ritiene che, oltre all’inserimento del motivo nella casuale del bonifico, sia necessario comunicare l’informazione a mezzo Pec (all’attenzione del responsabile antiriciclaggio) e tramite fax alla filiale del C/c di destinazione.