SOGGETTI RILEVANTI E REGISTRO OPERAZIONI PERSONALI:
ANCORA DUBBI, MA NESSUNA FRETTA!
Eʼ di questi giorni l’invio di una mail di sollecito indirizzata ai colleghi individuati dall’azienda come Soggetti Rilevanti, i quali non abbiano ancora provveduto a visionare l’informativa in materia di operazioni personali in strumenti finanziari.
Si tratta solamente di un primo sollecito, e la normativa ne prevede uno al mese con un massimo di TRE (NP484 par.1.1) quindi non cʼè NESSUNA FRETTA e vi consigliamo di attendere la fine del nostro confronto con l’azienda su una tematica così importante.
La richiesta contenuta nella mail di sollecito riguarda il riscontro per presa visione dell’informativa aziendale, la quale trae origine dagli obblighi previsti dalle norme comunitarie (Mifid II) e dai regolamenti degli Organismi di Vigilanza nei confronti delle società finanziarie e riguardo alla quale non ravvisiamo pericoli di sorta, in quanto è nel nostro interesse essere compiutamente informati degli obblighi previsti dalle norme a cui siamo soggetti, onde evitare di incorrere in errori, con le conseguenti possibili sanzioni, anche di natura disciplinare.
La presa visione dell’informativa però, farebbe scattare la tempistica riguardante il termine di 10 giorni (del quale avevamo già parlato nel comunicato “Resoconto della riunione della Commissione Pol. Commerciali del 10 luglio 2020”) per poter far visionare e quindi sottoscrivere, alle eventuali “Persone Rilevanti” (collegate ai Soggetti Rilevanti) la documentazione informativa (NP484 par.2.1).
Per quanto sia stato chiarito dallʼazienda che non si tratta di un termine perentorio ma solo indicativo riteniamo opportuno, lo ripetiamo, attendere la fine del confronto, al termine del quale scriveremo un nuovo comunicato sul tema.
Considerando la complessità della normativa, abbiamo infatti forti dubbi sulla legittimità della richiesta aziendale rispetto al poter richiedere al dipendente, Soggetto Rilevante, di essere informata tramite inserimento nel ROP su operazioni finanziarie poste in essere da persone ad essi collegate, le c.d. Persone Rilevanti, anche quelle operazioni effettuate senza che esista alcun rapporto di cointestazione, delega o procura con il dipendente.
È un aspetto molto delicato, che può anche andare ad incidere sulle relazioni interpersonali del collega con le persone a lui vicine.
Riguardo invece alla definizione del perimetro di definizione dei c.d. “Soggetti Rilevanti”, pare ormai appurato che tale platea può legittimamente essere estesa praticamente a tutti coloro che hanno la possibilità di operare in prodotti finanziari, quindi anche a tutte le diverse tipologie di Gestori (circa 9.600 colleghi).
Nel frattempo, come concordato con l’azienda, è stata pubblicata sulla intranet una nota di sintesi sull’argomento ed ampliato il numero delle casistiche contemplate dalle FAQ, senz’altro utili per approfondire la tematica e trovare risposte alle casistiche più frequenti, anche se risulta impossibile contemplarle tutte, essendo potenzialmente numerosissime, per cui, in caso di dubbi, è possibile avanzare richieste di chiarimento tramite Assisto (la funzione competente è la Compliance).
Vi terremo aggiornati.
LA FRETTA GENERA LʼERRORE IN OGNI COSA (Erodoto)
Milano, 31 luglio 2020
COORDINAMENTI GRUPPO BANCO BPM
FABI – FIRST CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN