Norme comuni al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione
Torna all’indice – Per quanto riguarda il reddito, con qualche schematizzazione occorre fare riferimento all’imponibile IRPEF2.
I datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) riconoscono automaticamente il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.
In sede di conguaglio essi verificano (sulla base delle informazioni in loro possesso relative al reddito annuo) l’effettivo diritto alla misura e provvedono al recupero dell’eventuale importo erogato in eccesso. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi i 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate a partire dalla retribuzione in cui è stato effettuato il conguaglio (dicembre, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro in un mese differente).
2 – Non si deve tener conto:
- delle somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10%;
- del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Vanno invece considerati integralmente i redditi percepiti dai docenti, dai ricercatori e da altri lavoratori che abbiano svolto la loro attività all’estero e che rientrino in Italia (i quali ai fini del calcolo delle imposte possono beneficiare di regimi speciali).