Incredibilmente l’INPS torna a cambiare idea sulla compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia.
Con la circolare 81 dell’8/7/20 l’INPS – contrariamente alle precedenti indicazioni – ha stabilito i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.
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