ASSEGNI NON TRASFERIBILI, SANZIONI RIDOTTE
Con la Legge n.136 del 17 dicembre 2018 si è risolta la vicenda delle sanzioni per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità, la quale ha interessato, nel corso dell’anno, diverse migliaia di correntisti bancari. Ricordiamo che la norma 49 Dlgs.231/07 (avente scopo il contrasto al riciclaggio di denaro sporco) imponeva che gli assegni superiori a 5mila euro (soglia successivamente portata a 12.500 euro e definitivamente a mille euro con l’art.3 Dlgs.90/2017) recassero stampigliata la dicitura “non trasferibile”.
Moltissimi correntisti (almeno alcune migliaia) nel frattempo avevano utilizzato (per lo più per spese occasionali) assegni privi della clausola stampigliata negli assegni stessi. Quando gli assegni sono stati presentati all’incasso è scattata la sanzione ex art. 49 Dlgs.231/07, cioè una sanzione pecuniaria da 3mila a 50mila euro irrogata dalle Ragionerie Territoriali di Stato. Sanzione che colpiva sia l’emettitore (colui che aveva utilizzato l’assegno per pagare il debito) sia il beneficiario (il creditore che aveva materialmente portato all’incasso l’assegno). Gli assegni privi di tale clausola e di importi superiori ai mille euro, rischiavano una sanzione (doppia) fino a 50mila euro.
Successivamente le raccomandate del Ministero dell’Economia suggerivano agli interessati di pagare un importo ridotto (6mila euro per ognuno) entro 60 giorni. Ciò ha generato forti perplessità (anche da parte della nostra Organizzazione) sia per l’imprevedibilità della sanzione (utilizzo di carnet emessi dalle Banche prima del 2017) sia per la duplicità dei “colpevoli” (debitore e creditore ritenuti entrambi presunti colpevoli di riciclaggio.
Oggi, con l’aggiunta dell’art. 9bis Legge 119/2018, si prevede, per assegni di importi inferiori a 30mila euro, una
sanzione minima (per entrambi i soggetti) pari al 10% dell’importo trasferito. Sia il debitore che il creditore possono agire in maniera autonoma per sanare il proprio debito con lo Stato, indipendentemente l’uno dall’altro.
Il pagamento in forma ridotta può avvenire se (art.67 Dlgs.231/07) “non vi siano circostanze che facciano ipotizzare
un’operazione di riciclaggio, desumibile dalla natura dell’attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti
coinvolti”. Quindi, se l’assegno “trasferibile” è stato utilizzato (come nella stragrande maggioranza dei casi) per pagamenti occasionali e documentati (acquisti di veicoli, spese mediche, donazioni a parenti) è possibile contare su di una sanzione ridotta al 10 per cento.
Attenzione: è comunque necessario attendere che il Mef determini l’importo dovuto, sulla base di una specifica
domanda che gli interessati dovranno inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato, dimostrando i motivi di pagamento e l’assenza di finalità di riciclaggio.