Inform@fisac febbraio 2019

QUOTA 100: APPROVATO IL DECRETO, ECCO COSA CAMBIA

 

Le novità annunciate nel corso della conferenza stampa di Palazzo Chigi. Confermata quota 100 da aprile. Opzione donna estesa anche alle nate nel 1960

Il Governo ha dato oggi il definitivo via libera al decreto legge sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza.  Le misure annunciate nei giorni scorsi su PensioniOggi sono tutte più o meno confermate anche se la versione definitiva contiene alcuni correttivi rispetto alle bozze circolate nelle scorse settimane.Confermata la quota 100  con 62 anni e 38 anni di contributi (per tutti i lavoratori assicurati presso l’Inps, pubblici, dipendenti ed autonomi) per il triennio 2019-2021 (senza penalità sulla misura della pensione o tetti particolari alla contribuzione figurativa); lo stop retroattivo e definitivo agli adeguamenti alla speranza di vita delle pensioni anticipate (con 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci); la proroga di un anno dell’ape sociale (le platee dei beneficiari restano quelle note sino al 31 dicembre 2018); la proroga dell’opzione donna alle lavoratrici con 58 anni di età (59 anni le autonome) a condizione di aver maturato 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018. Vediamo nel dettaglio i principali punti annunciati dal Governo in attesa della definitiva stesura e pubblicazione del decreto legge.

Quota 100

C’è la quota 100 con 62 anni e 38 di contributi. Ai fini della quota 100, o meglio al perfezionamento dei 38 anni di contributi, si potrà cumulare la contribuzione mista nelle sole gestioni previdenziali pubbliche (resterà esclusa, invece, il cumulo della contribuzione nelle casse previdenziali private). Il requisito anagrafico di 62 anni rimane, inoltre, adeguabile alla speranza di vita istat dal 2021. Tornano poi le finestre mobili per l’accesso alla quota 100: tre mesi dalla maturazione dei requisiti, con la prima uscita il 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Per i dipendenti pubblici la prima uscita sarà il 1° agosto 2019 (se i requisiti della quota sono maturati entro l’entrata in vigore del DL) e la finestra sarà di sei mesi se i requisiti sono maturati successivamente tale data.  Il dipendente pubblico dovrà formulare domanda di collocamento a riposo all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi. Per il comparto scuola e Afam l’uscita per chi matura i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2019 sarà il 1° settembre 2019. In tal caso vengono riaperti i termini per produrre la domanda di collocamento al riposo: l’istanza di cessazione dal servizio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019. Oculatamente poi il decreto solleva dalla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro le amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la quota 100. La quota 100 non sarà, comunque, disponibile per quei soggetti che già si trovano in un programma di esodo volontario (es. isopensione o con l’assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi settoriali).

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2019 si potrà continuare ad andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci). Gli adeguamenti alla speranza di vita vengono fermati in via definitiva, anche dopo il 2020. Tornano però anche qui le finestre di tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Nello specifico per i soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge, la prima decorrenza utile sarà il 1° aprile 2019. Per chi matura i requisiti dopo l’entrata in vigore del decreto legge la decorrenza della pensione avverrà decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La  finestra trimestrale vale, in questo caso, anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori precoci.

Opzione donna

Si prevede la proroga dell’opzione donna alle lavoratrici che hanno raggiunto 58 anni (59 anni le autonome) unitamente a 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018. Rispetto alla prima bozza vengono, quindi, incluse anche le nate nel 1960. Resta la finestra mobile di 12/18 mesi.

Fondi di solidarietà

I fondi di solidarietà potranno erogare l’assegno straordinario di solidarietà anche ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici per la quota 100 nei successivi tre anni (quindi a partire dall’età di 59 anni con 35 anni di contributi). L’opzione però potrà essere attivata solo nel caso in cui le imprese stipulino accordi per l’assunzione di giovani lavoratori, in un’ottica di ricambio generazionale. I fondi di solidarietà, inoltre, potranno farsi carico del versamento degli oneri per il riscatto o la ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che godranno dell’assegno straordinario di solidarietà. La facoltà potrà essere esercitata a prescindere dal fatto che l’operazione si renda necessaria per maturare i requisiti per l’accesso all’assegno straordinario di solidarietà.

Riscatti agevolati

Nel decreto c’è anche la pace contributivaper il triennio 2019-2021, una disposizione che consente ai soli lavoratori nel sistema contributivo puro (cioè i giovani privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995) di riscattare i buchi contributivi tra un periodo lavorativo e l’altro entro un massimo di cinque anni. Il testo definitivo contiene anche una novità: I giovani che hanno meno di 45 anni e hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 potranno riscattare gli anni di laurea con uno sconto del 50% in forma di detrazione dalle imposte.

Le altre misure

Il provvedimento contiene anche una disposizione sul massimale contributivo per il pubblico impiego, un correttivo sulla prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici e il pagamento immediato almeno di una parte del TFS/TFR (sino a 30mila euro) per i dipendenti pubblici.

Fonte: www.pensionioggi.it

 

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