ANTIRICICLAGGIO: l’INDICE DI PERICOLOSITA’
Il rischio può essere basso od elevato ed è su questa base che gli obblighi di adeguata verifica della clientela assumono forme semplificate o rafforzate. Il Legislatore ha previsto che i soggetti obbligati possano applicare misure semplificate di adeguata verifica a specifiche categorie di clienti e di prodotti con basso profilo di rischio di riciclaggio. Così come si è obbligati ad applicare misure rafforzate in presenza di un rischio più elevato.
Per adeguata verifica semplificata si intende la possibilità, per i soggetti coinvolti dal Dlgs.231/07, di adempiere l’obbligo in esame in maniera meno stringente dal punto di vista dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’art.18 del suddetto decreto legislativo (dove sono indicati i criteri di commisurazione, distinti per scaglione).
In questa direzione, con riguardo alla tipologia della clientela, si potrà considerare se il cliente sia una Società quotata, sia Pubblica Amministrazione o risieda in aree a basso rischio. Relativamente ai prodotti /servizi si enunciano i Contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non superi i mille euro annuale; le forme pensionistiche complementari, a condizione che non abbiano clausole di riscatto e che non servano come garanzia per prestiti fuori dalle ipotesi di Legge vigente; regimi di pensione obbligatoria e complementare, o sistemi simili, che versino prestazioni di pensione, i cui contributi siano versati a mezzo deduzioni dal reddito, con regole che non permettano ai beneficiari di non trasferire i propri diritti se non dopo la scomparsa del beneficiario.
Per quanto riguarda gli obblighi rafforzati, anche questi sono stati ridefiniti per tipologie e devono essere applicati dai professionisti in determinate situazioni. Rispetto ai clienti, si rafforza il quadro informativo per le prestazioni effettuate in circostanze anomale (per es. quando il cliente non è fisicamente presente), o per clienti residenti in aree a rischio; sulle strutture qualificabili come “veicoli” di interposizione patrimoniali; Società con azioni al portatore o partecipate da fiduciarie; attività economiche caratterizzate da un elevato uso del denaro contante; assetti proprietari complessi per la natura dell’attività svolta.
Si ritengono a rischio elevato (considerando le prestazioni professionali) quelle con elevato grado di personalizzazione offerte a clienti patrimonialmente dotati (ci si potrebbe riferire alla costituzione di trust o di patrimoni destinati); operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; le operazioni occasionali prestate a distanza senza presidi di riconoscimento adeguati; pagamenti di terzi non collegabili ai clienti; prodotti e pratiche commerciali di nuove generazione come le attività on-line.