Inform@fisac marzo 2019 n.1

IL DATORE DI LAVORO CHE MINACCIA LICENZIAMENTO COMMETTE UN REATO

 

Il proprietario di un’azienda che minaccia un dipendente di licenziarlo come elemento di pressione per ottenere qualcosa commette un reato e può essere denunciato.
Sono comprese a titolo esemplificativo le minacce di licenziamento come elemento di pressione per convincere un lavoratore a fare straordinari, per spingerlo ad accettare una paga più bassa di quella dovuta, o come ritorsione per qualche discussione tra titolare e dipendente.

A seconda dei casi, tali minacce possono costituire reato di minaccia o addirittura di estorsione, e il lavoratore ha la facoltà di denunciare il titolare ed esigere un risarcimento riuscendo però efficacemente a dimostrare la veridicità dei fatti.

Il reato di minaccia scatta tutte le volte in cui il lavoratore viene intimorito di licenziamento e portato ad accettare tacitamente ciò che gli viene chiesto dall’alto, qualsiasi sia la richiesta . Minacciare il dipendente di licenziamento costituisce un abuso di potere, da parte del datore di lavoro, nei confronti del dipendente.

Questo è quanto stabilisce la Cassazione con la sentenza numero 42336/16 del 6.10.2016. In questi casi il datore di lavoro viene sottoposto a processo penale, e se le accuse vengono dimostrate sarà condannato e tenuto a risarcire il danno provocato al lavoratore.

 

Fonte: Jedanews.com

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