Obblighi bancari

In attesa di chiarimenti applicativi, il Ministro dell’Economia solleva i destinatari della normativa antiriciclaggio dall’obbligo di astensione, obbligo entrato in vigore non più tardi di quattro gironi fa (vedasi nota dell’Ufficio del 18.10.2012).

E’ stata la stessa Associazione  Bancaria Italiana a darne notizia a tutti gli Intermediari Finanziari ad essa associati, il giorno stesso dell’entrata in vigore della norma. L’Abi, insieme ad altri Operatori del settore, aveva sollevato molte perplessità sugli effetti che la nuova disposizione sull’astensione (ricordiamo: dall’ intrattenere un rapporto o dal eseguire/fornire una prestazione. Nota dell’Ufficio), introdotta dal Dlgs 169/2012, avrebbe avuto sull’operatività di tutti i giorni degli Intermediari, e non solo, tenuto conto che il comma 1bis (attualmente “congelato”) dell’art. 23, avrebbe dovuto essere applicato a tutti i destinatari del Dlgs 231/07.

Il Dlgs 169/2012, che corregge il Dlgs 141/2010, è stato pubblicato in data 2 ottobre 2012 (come da noi già riportato) e molte delle disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore mercoledì 17 ottobre. Fra queste vi è la revisione dell’obbligo di astensione: in pratica è previsto che i Destinatari, qualora non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (relativamente a rapporti continuativi già in essere oppure ad operazioni, o prestazioni, professionali in corso), restituiscano al cliente i “fondi, gli strumenti o le altre disponibilità finanziarie” liquidandone l’importo tramite bonifico su di un conto corrente indicato dal cliente stesso. Inoltre il bonifico avrebbe dovuto essere accompagnato da un messaggio evidenziante che le somme erano restituite per l’impossibilità di rispettare l’adeguata verifica (ricordiamo ancora che trattasi di raccogliere e verificare i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, oltre a raccogliere le informazioni sullo scopo e natura del rapporto. Nota dell’Ufficio).

La norma evidenziava alcune problematicità. Innanzitutto pare ripetere , anche se in parte, quanto già previsto dal primo comma dell’art. 23 del decreto, in cui era già prevista l’obbligo di astensione in caso di impossibilità di adeguata verifica. Vi è anche contraddizione fra la nuova disposizione e le altre del decreto 231, tra cui quella che prevede che le Banche, le Poste, gli  Istituti di moneta elettronica e, ora, anche gli Istituti di pagamento, devono permettere ai clienti il prelevamento/versamento in contante da/sui propri conti. Ed ancora: si può obbligare il cliente a chiudere un rapporto e contemporaneamente costringerlo ad indicare un altro conto corrente dove riaccreditarne i soldi?  Tenendo conto che se il cliente non ha un conto corrente non può essere certo  obbligato ad aprirne uno e che il bonifico motivato dovrebbe condurre le Banche ad una segnalazione di operazione sospetta a causa delle carenze informative riscontrate e non sanate.

Per questo, a poche ore dall’entrata in vigore, il Ministero ha sospeso il nuovo comma. A seguito dei contatti tra l’Abi ed il Ministero, in cui sono emerse richieste di chiarimento, il Ministero dell’Economia ha comunicato che le problematiche saranno esaminate da un “tavolo tecnico” composto da rappresentanti del Ministero, della Banca d’Italia, dell’Uif e della Guardia di Finanza.

In seguito a queste intese , con una comunicazione datata 17 ottobre 2012, l’Abi  ha riferito: “L’applicazione del comma 1bis è da considerarsi condizionata sospensivamente all’emanazione dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione che saranno improntati ad assicurare la continuità del rapporto Banca-Cliente. Rimane comunque fermo il dovere delle Banche di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Questo significa che il nuovo comma, in attesa del chiarimento, non dovrà essere preso in considerazione. Rimangono altresì in essere tutti gli altri obblighi in materia di adeguata verifica ed il previgente obbligo di astensione fissato con l’articolo 23 del decreto antiriciclaggio.

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