Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio e le scommesse

Una  recente sentenza della Corte di Cassazione afferma la riconducibilità del gioco o delle scommesse nell’ambito delle attività speculative rientranti nell’ applicazione del reato di Auto-riciclaggio, paragonandola con i derivati o i futures. Questi  strumenti, comunque speculativi, sono caratterizzati, a parere dei Giudici, da un’alea che non è molto dissimile da quella del gioco d’azzardo.

L’aleatorietà di entrambi i negozi è il tratto distintivo che li accomuna e che li farebbe rientrare, in linea di principio, nella definizione di speculazione. In particolar modo, la sovrapposizione appare quasi completa nel caso di contratti derivati speculativi, per i quali nessuno dei due contraenti è titolare del rischio legato al bene sottostante; in altri termini il rischio viene “creato” ad hoc per la stipulazione del contratto stesso – molto similmente a quanto avviene nelle scommesse – ; esso non è detenuto antecedentemente da una delle parti. Tuttavia tale equiparazione, non certa né in giurisprudenza né in dottrina.

Come evidenziato anche dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, nel gioco ad estrazione a sorte, come quello del lotto, basato appunto su una casualità pura degli esiti, la personale abilità del giocatore appare fuori causa”, pertanto le scelte di quest’ultimo non possono fondarsi su opzioni e modalità razionali. Ne consegue che questa tipologia di gioco sarebbe difficilmente riconducibile nella categoria delle attività speculative. Discorso diverso è il caso delle scommesse sportive o delle slot. Per questa tipologia di giochi esistono sistemi in grado di “mitigare” i rischi delle perdite e di prevedere con un certo grado di esattezza gli esiti delle puntate, ad esempio le “giocate multiple, le elaborazioni statistiche, gli algoritmi sul calcolo delle probabilità”; senza menzionare il fenomeno del match-fixing, ossia delle “partite truccate”, risultando in tal modo “del tutto arbitraria, se non evanescente, la dicotomia fondata tra attività implicanti rischio calcolato/calcolabile (dunque speculative) e attività caratterizzate dalla pura alea”.

Vi è, di conseguenza,  una tipologia complessa, per cui equiparare i giochi e le scommesse in un’unica tipologia, rende poi un’indagine sulla comparabilità alla categoria dei contratti derivati e, quindi, per riflesso alle attività speculative del tutto carente. Appare utile un pronunciamento delle Sezioni Unite, per il conferimento di ulteriori elementi ricostruttivi della fattispecie del reato di Auto-riciclaggio che è ancora lontano dall’essere assorbita compiutamente dal nostro ordinamento Gius-penalistico.

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