Intesa Sanpaolo: INPS ammette la parziale cumulabilità tra Permessi Straordinari Covid- 19 e Bonus Baby Sitting

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo
19 giugno 2020


L’INPS cambia idea: ammessa la parziale cumulabilità tra permessi Covid e Bonus baby sitting

Pubblichiamo al volo un importante aggiornamento dell’INPS, che – contrariamente a quanto stabilito finora – ammette la parziale cumulabilità tra Permessi Straordinari Covid- 19 e Bonus Baby Sitting.
Ricordiamo che Il bonus Bonus baby-sitting e centri estivi è fruibile fino al 31 luglio 2020. Per la comprovata iscrizione ai centri estivi è prevista la possibilità di scegliere l’accredito di una parte o dell’intero importo.
Alcune precisazioni:
📌 I bonus possono essere fruiti in alternativa al congedo Covid-19, incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell’importo residuo;
📌 Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido;
📌 I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid-19, disoccupato, non lavoratore e percettore di NASpI, CIGO, CIGS, CIGD ecc.
📌 Se entrambi i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell’attività lavorativa;
📌 Se solo un genitore beneficia di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus;
📌 I bonus possono spettare in caso di lavoro agile.
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