Inform@fisac maggio 2019

DURA LEX, SED LEX.
BANCONOTE FALSE, OCCHIO ALLE SANZIONI

 

Vogliamo richiamare l’attenzione dei colleghi, in particolar modo degli operatori di cassa, sulle ricadute in termini di sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle norme, più in dettaglio:

Negoziazione assegni

Il DLGS 231/2007 “Disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo” dispone una serie di adempimenti tra i quali l’art. 51 riguarda l’obbligo di segnalazione al MEF degli Assegni irregolari (così come evi- denziato nell’allegato 1 “casistiche di irregolarità assegni”). L’inosservanza del suddetto obbligo configura “omissione di segnalazione”, per la quale sono previste sanzioni amministrative (multe) a carico dell’operatore da Euro 3.000,00 a euro 15.000,00 (euro 5.000,00 in caso di oblazione).

Nel caso in cui l’operatore rilevi una tale irregolarità deve provvedere a compilare il modulo “Comunicazione di infrazione ai sensi dell’art. 51 D.lgs 231/2007 s.m.i.” (disponibile sul portale aziendale): la segnalazione deve essere inviata dalla Banca al MEF entro 30 giorni.

Ribadiamo che la segnalazione è obbligatoria indipendentemente da quanto fatto o farà la Banca del traente. Utile anche ricordare ai clienti circa la necessità che gli assegni versati debbano essere completi nei requisiti essenziali:

“…..è molto importante compilare con cura gli assegni poiché eventuali irregolarità formali (incompletezza o irregolari tà degli elementi essenziali del titolo o della girata) o la presenza di correzioni ne impediranno il pagamento e lo renderanno inutilizzabile.
Precisiamo che i dati essenziali da compilare sono:

  1. Luogo e data di emissione
  2. Importo in lettere e in cifre
  3. Nome del beneficiario
  4. Firma del traente

Inoltre all’atto del versamento l’assegno deve essere obbligatoriamente completato dal beneficiario con la firma di girata nell’apposito box sul retro.”

Banconote sospette di falsità

Qualora si rilevi una banconota sospetta di falsità (ricordiamo che l’operatore è responsabile della validità delle banconote che introita), deve:

  • trattenere la banconota lasciandola integra (non tagliare o perforare) e senza apporre alcun timbro;
  • identificare l’esibitore (se assente, lo convoca);
  • provvedere alla compilazione del verbale tramite il BLink;
  • trasmettere il verbale, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al rinvenimento della
    banconota sospetta, sempre utilizzando l’applicativo aziendale;
  • raccogliere la firma dell’esibitore sulle tre copie del verbale e sottoscriverle insieme al Responsabile della Filiale;
  • trattenere la copia della Filiale, archiviandola in un raccoglitore a parte, ordinato per data;
  • consegnare al cliente una copia del verbale;
  • entro i 20 giorni di calendario successivi spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la banco- nota sospetta di falsità e una copia del verbale al seguente indirizzo:
    Banca d’Italia – Servizio Cassa Generale CNA – Centro Nazionale di Analisi Via Nazionale, 91 00184 Roma.

Per la ritardata o omessa segnalazione è prevista una sanzione amministrativa fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (art. 2 comma 152 del DL 262/2006, art. 5 D.M. 28/04/2016 MEF).
Richiamiamo pertanto i colleghi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali e alle norme di legge al fine di evitare sanzioni pecuniarie a proprio carico.

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