DIRITTO DI CRITICA (AI TEMPI DEL SOCIAL NETWORK)
Il diritto di critica sul posto di lavoro è tutelato dalla costituzione (art. 21 “… di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) e dalla legge (art. 1 legge 300/70 libertà di opinione “senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa”), ma è bene evidenziare che non si tratta di un diritto “illimitato”.
La giurisprudenza annovera più casi di sanzioni disciplinari (anche gravi) per aver violato i vincoli di “fedeltà” e “fiducia” pre-visti dalla legge stessa (art. 2105 codice civile) nei rapporti di lavoro.
Soprattutto in questi tempi di social network (Whatsapp, Facebook, Twitter, E-mail, Skype, ecc. ecc.) il rischio di “lasciarsi andare” a commenti rischiosi è alto!
E’ bene ricordare infatti che messaggi, individuali o in chat, su queste piattaforme, ancorché non inviati direttamente al datore di lavoro (tradotto: qualcuno dei lettori del messaggio lo ha copiato e inviato al datore di lavoro …), sono stati considerati prove documentali utilizzabili in giudizio contro il lavoratore.
Raccomandiamo quindi estrema prudenza nell’esprimere critiche che devono comunque essere sempre espresse entro i limiti della continenza formale e sostanziale.