Antiriciclaggio: prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19

Riportiamo, qui di seguito, un sunto essenziale di una lunga comunicazione ai Soggetti obbligati, che l’Unità di Informazione Finanziaria ha emesso nei giorni scorsi in merito ai rischi di riciclaggio che l’attuale fase economica può produrre.

 L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il Sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l’indebolimento economico di Famiglie ed Imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle Aziende da parte di organizzazioni criminose. Gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l’esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line.

In questo contesto è necessario operare in maniera coesa perché gli interventi pubblici raggiungano gli obiettivi prefissati, sostenendo effettivamente persone e imprese in difficoltà, prevenendo possibili effetti distorsivi e preservando l’integrità dell’economia legale. Si tratta di preoccupazioni già espresse da istituzioni nazionali e internazionali1, rispetto alle quali l’apparato di prevenzione del riciclaggio può rappresentare uno strumento efficace perché, grazie alla sua capacità di coinvolgere l’intera struttura economica del Paese, è in grado di intervenire tempestivamente sulle operazioni in corso e non solo ad ausilio della fase di repressione dei reati.

Agli Intermediari, Professionisti, Operatori qualificati e Pubbliche amministrazioni,  parte attiva del sistema di prevenzione, è richiesto oggi un impegno particolare per calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace; occorre supportare, quindi, adeguatamente il dispiegarsi dell’intervento di sostegno, ma anche intercettare e comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, (artt. 10 e 35  Dlgs 231/2007) tutte le situazioni sospette per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine.

Tenuto conto dell’urgenza connessa con la gestione dell’emergenza sanitaria non è poi trascurabile il rischio di ipotesi corruttive specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca. Al fine di mitigare questo rischio sono particolarmente importanti gli approfondimenti rafforzati richiesti nel caso di coinvolgimento di Persone politicamente esposte (PEP), come anche le valutazioni connesse con la ricezione di fondi pubblici, specie se di importo rilevante e non coerente con l’attività svolta dal cliente.

Possono inoltre verificarsi meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non profit; tali iniziative, apparentemente destinate alle aree colpite dall’emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi. Occorre quindi monitorare i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all’utilizzo dei fondi stessi.

Il prolungato periodo di lockdown determina situazioni di difficoltà finanziaria rispetto alle quali è elevato il rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminose che possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie e per rilevare o infiltrare Imprese in crisi con finalità di riciclaggio. Occorre quindi prestare massima attenzione alle situazioni che possono essere sintomatiche di tali fenomeni criminosi. Nelle valutazioni assumono centralità le informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie (rilevando, ad esempio, gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato), sull’origine dei fondi e sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni.

L’intervento pubblico mira ad allocare nuove risorse finanziarie dove il bisogno è effettivo. Il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione – anche in materia di adeguata verifica – e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti, potrà arginare il rischio che si verifichino abusi penalmente rilevanti tanto nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili.

 Con riferimento alla fase di utilizzo delle sovvenzioni occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da un vincolo di scopo, poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari. In tale ambito, vanno valorizzate le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio.

Infine, si richiama l’importanza del monitoraggio delle attività a distanza, in particolare on line. Assumono rilievo gli strumenti di pagamento elettronici, il cui impiego – senz’altro positivo per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari – è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale, che hanno determinato il passaggio di molte attività di compravendita dal canale tradizionale a quello telematico.

Vanno perciò attentamente monitorate le transazioni on line, anche quelle istantanee o richieste con urgenza, attraverso le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i Soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione, tenuto conto della tipologia di clienti e della loro attività. Al riguardo, assumono centralità le informazioni inerenti all’origine e alla destinazione dei fondi; eventuali anomalie relative alla modalità di costituzione della provvista e al successivo utilizzo della stessa potrebbero indurre il sospetto di attività illegali.

Ugualmente importante è il controllo dei flussi finanziari connessi con il gioco on line, i quali sono destinati ad aumentare in coincidenza della temporanea sospensione dell’attività di gioco su rete fisica.

 Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Uif ai sensi degli (artt.10 e 35 Dlgs. 231/2007) devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminosa connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si vedano, anche, Comunicazione Uif 5 febbraio 2010 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi a frodi informatiche e la Comunicazione UIF 28 maggio 2019 sull’utilizzo anomalo di valute virtuali.

Occorre, in particolare, svolgere un’analisi in concreto ed una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività che interessino più Soggetti obbligati, è importante assicurare la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’art. 39 Dlgs. 231/2007.

Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’Uif con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna ed internazionale ed anche dell’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’art.6 6, comma 4 Dlgs. 231/2007.

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