Inform@fisac settembre 2019

 

TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO SECONDO L’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 53 DELL’8 MARZO 2000

Forse (e per fortuna!!), non tutti sanno che in caso di documentata grave infermità o di decesso del coniuge o di un parente (entro il secondo grado) si ha diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno.

Infatti, l’articolo 4 della legge 53 dell’8 marzo 2000 prevede che “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
I tre giorni di permesso s’intendono integralmente retribuiti da parte del datore di lavoro. Dal punto di vista dell’utilizzo, il Decreto Ministeriale attuativo 278/2000 ha precisato che, i tre giorni, sono da considerarsi come giorni di effettivo lavoro, per cui nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

In alternativa ai tre giorni, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni. In caso di diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni l’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; queste modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità.

Questi permessi si possono tranquillamente cumulare con quelli previsti per l’assistenza delle persone disabili dall’articolo 33 della l. 104/92.

Procedura per la richiesta
Per fruire del permesso, il collega deve comunicare prima possibile alla banca l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati (salvo diverse modalità concordate con l’azienda) entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Per usufruire di quest’agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.

Definizione e certificazione di grave infermità
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni circa il concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000. L’attestazione di grave infermità deve essere attestata e fornita alla banca (Ufficio Adempimenti Ammnistrativi Sassari) tramite una certificazione rilasciata dalla competente struttura medica.

Questa documentazione deve poi essere allegata con il modulo grave infermità (all.to) che il collega deve sottoscrivere. Eventualmente il medico o la struttura di cura possono anche sottoscrivere direttamente il modulo, in alternativa all’invio della certificazione clinico/diagnostica precitata.

Si richiamano di seguito a titolo esemplificativo le patologie indicate nel D.M. 278/2000:

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, posttraumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Normativa di riferimento

  • Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
  • Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”;
  • Circolare Inps 23 gennaio 2001, n. 15 “Legge 8 marzo 2000, n. 53 Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari”.

 

Samuel Paganini
Segretario Provinciale Fisac/Cgil Ferrara

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