VAP 2019
Lo scorso 10 ottobre si è concluso l’accordo per l’erogazione del Premio aziendale 2019 (VAP) che verrà messo in pagamento nel prossimo mese di giugno per tutte le società del Gruppo, nonché per il CAGS.
Il Premio Aziendale VAP potrà beneficiare di aliquota fiscale agevolata sostitutiva del 10% in quanto soggetto alla verifica di una serie di indicatori incrementali, come anche negli anni passati. Verifica che l’azienda ha completato lo scorso 7 maggio comunicandoci l’esito positivo.
Il premio verrà messo in pagamento avendo a riferimento gli inquadramenti in essere alla data del 31 dicembre 2019 come da tabella illustrata di seguito:
A CHI SPETTA: Il Premio aziendale 2019 viene erogato ai lavoratrici e lavoratori che abbiano prestato servizio nell’anno di riferimento e che fossero ancora in servizio alla data del 10 ottobre 2019 fermo restando che il detto Premio non verrà erogato in caso di dimissioni volontarie, ovvero di risoluzione del rapporto di lavoro ad esito di procedimento disciplinare ove detti eventi intervengano entro la data di erogazione giugno 2020. In caso di inzio del rapporto di lavoro in corso d’anno e superato positivamente il periodo di prova, il premio aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Per il personale a tempo parziale, il premio è riproporzionato in relazione alla durata dell’orario di lavoro.
LUNGHE ASSENZE: L’Art. 48 del CCNL stabilisce che nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
EROGAZIONE ESCLUSIVAMENTE CASH: Al personale a tempo determinato ed al personale che ha risolto il rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni pensionistiche dell’AGO ovvero al personale che ha avuto accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà alla data dell’1.12.2019, il Premio verrà riconosciuto esclusivamente sotto forma monetaria.
DESTINAZIONE A WELFARE: I beneficiari dovranno manifestare – tramite l’apposita procedura informatica – entro e non oltre il 31 maggio 2020, la propria volontà di beneficiare dell’opzione welfare.
CONVENIENZA FISCALE PER LA DESTINAZIONE A WELFARE: La scelta di percepire il premio in quota cash + quota welfare, somma alla maggiorazione PARTE AGGIUNTIVA WELFARE anche un beneficio fiscale. Per i redditi fino a 80.000 Euro, ipotizzando 500 euro di premio cash trasformato in welfare, si evita il pagamento sia dell’aliquota fiscale agevolata sostitutiva del 10% che della Contribuzione INPS del 8,3%, per un beneficio fiscale complessivo pari a 91,5 €.
QUANDO SCADE IL CREDITO WELFARE: Il Credito Welfare e il Credito Welfare Aggiuntivo saranno utilizzabili dai beneficiari entro il 15 novembre 2022. Trascorso tale periodo, l’inutilizzato confluirà automaticamente al fondo pensione di gruppo.
COSA SUCCEDE SE NON UTILIZZO IL CREDITO WELFARE: Il Credito Welfare e il Credito Welfare Aggiuntivo eventualmente inutilizzati dai beneficiari durante il Periodo (ovvero entro la data di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro) saranno destinati, quale scelta tacita dei beneficiari, alla posizione previdenziale integrativa Fondo CA. Al beneficiario non iscritto al fondo pensione CA non potrà essere corrisposto il controvalore monetario dei beni, servizi e utilità non fruiti.
Parma, 12 maggio 2020
Segreteria di Coordinamento FISAC-CGIL
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
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