È stato sottoscritto l’accordo tra OO. SS. ed Azienda relativo alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà riguardante la sospensione dell’attività lavorativa senza penalizzazioni economiche quale ulteriore misura straordinaria in emergenza Covid‐19; detto accordo fa seguito all’intesa dello scorso 16 aprile raggiunta tra ABI ed Organizzazioni Sindacali Nazionali.
L’accesso alla prestazione ordinaria del Fondo riguarda i dipendenti che nel periodo 9 marzo – 21 giugno non hanno potuto o non potranno svolgere la prestazione lavorativa a causa delle caratteristiche della propria attività o per impedimenti di natura tecnica. L’utilizzo del Fondo fino a un massimo di 100mila giornate avverrà senza nocumento alcuno sulla retribuzione e sulla contribuzione dei Lavoratori coinvolti.
Tenendo presente il perdurare della situazione critica per le attività del Gruppo Banca MPS per la platea di Lavoratori cosiddetti fragili e con carichi familiari, ferme restando le prerogative di legge, come OO.SS. abbiamo ottenuto che durante il periodo di valenza dell’accordo ed in maniera non alternativa all’utilizzo del lavoro agile, vengano concessi, in assenza di ferie e banca ore al 31/12/2019, i seguenti permessi:
- ai Lavoratori ed alle Lavoratrici che necessitino di particolare attenzione in funzione dell’emergenza (persone con disabilità in situazione di gravità che abbiano esaurito i permessi di legge a disposizione; particolari situazioni di salute opportunamente certificate; convivenza con figli, genitori in stato di immunodepressione congenita o acquisita, patologie croniche o con multimorbilità; ultrasessantenni) almeno 3 giornate di permesso retribuito;
- ai Lavoratori ed alle Lavoratrici con figli fino a 14 anni, anche affidatari – in alternanza il padre o la madre – dietro autocertificazione attestante la condizione e le inderogabili esigenze dovute all’assenza di altre figure che vi possano provvedere, o che abbiano figli o genitori con disabilità o con altre necessità di assistenza – che non abbiano a disposizione permessi L 104/92 e sempre previa richiesta attestante tale condizione – fino a 3 giornate di permesso retribuito.
Tali permessi, concedibili su richiesta dei diretti interessati, dovranno essere programmati in accordo con l’unità operativa di appartenenza. E’ un risultato che riteniamo importante non solo come indispensabile elemento di responsabilità sociale, ma anche per la misura del provvedimento, che abbraccia una platea molto ampia di lavoratori potenzialmente interessati.
È stato ribadito inoltre dalle Parti l’impegno a sviluppare, anche in base all’evoluzione della normativa, la materia del lavoro agile sia in un’ottica di gestione dell’attuale emergenza che di implementazione della contrattazione aziendale. È infatti del tutto evidente che il ricorso al lavoro agile potrà rappresentare anche nel futuro e a emergenza finita uno strumento facilitante per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Siena, 12 maggio 2020
Le Segreterie
ALLEGATI: