STUDIO CGIL: QUOTA 100? COSTA SOLO 23 MILIARDI
Da Rassegna.it: “I costi di Quota 100 raggiungeranno una spesa non superiore a 23 miliardi, molti di meno quindi rispetto ai dati circolati in questi giorni”. È quanto emerge da un’analisi della Cgil e dell’osservatorio Previdenza della Fondazione di Vittorio, basata sui dati Inps, dove viene presa in esame Quota 100 nell’intero periodo di vigenza.
Avremo un risparmio considerevole rispetto alle risorse stanziate in legge di Bilancio.
Nel triennio verranno risparmiati 9 miliardi e 615 milioni (2 mld 258 mln nel 2019; 3 mld 924 mln nel 2020; 3 mld e 432 mln nel 2021). Tale risparmio sarà dovuto a un coinvolgimento di solo il 35% della platea stimata dal precedente Governo, ossia 341.266 anziché 973.000.
È evidente quindi che le previsioni della Ragioneria generale dello Stato sono sovrastimate e che la misura, per il minore e limitato impatto sui conti pubblici, è ampiamente sostenibile.
Quota100 è una misura parziale e insufficiente e quindi, a maggior ragione, non possono essere utilizzati dati o analisi evidentemente forzati per operare ulteriori interventi restrittivi sulla previdenza. Quest’ultima invece necessita di una riforma organica complessiva che superi la legge Fornero lasciata purtroppo inalterata dal precedente Governo.
È necessario quindi che, sulla base delle proposte contenute nella Piattaforma unitaria che Cgil ha presentato all’Esecutivo, venga fatta una riforma previdenziale per garantire una flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni, prevedendo interventi che tengano conto della condizione delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi e usuranti, e venga introdotta una pensione contributiva di garanzia per i più giovani.
Pensione anticipata 2019: i requisiti per aderire
La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario.
E’ stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l’abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza(va) attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal decreto legge 201/2011. Tale meccanismo di disincentivazione è stato poi soppresso in via definitiva con la legge di bilancio per il 2017.
La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto
Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall’età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego.
I suddetti requisiti sono stati aumentati di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementati a seguito della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016). Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
Sospensione degli adeguamenti
Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi. Il predetto adeguamento è stato, tuttavia, sospeso dall’articolo 15 del DL 4/2019 sino al 31 dicembre 2026. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Come contropartita della sospensione dall’adeguamento Istat il DL 4/2019 ha introdotto – per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 – una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Misure per i precoci
A decorrere dal 1°maggio 2017 l’articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).
Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di
vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L’articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l’applicazione
dell’adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale. Che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.
La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti. Per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2017, l’ultimo disponibile.
La contribuzione
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata. O accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto).
Fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione. Utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi. Senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia.
La Penalizzazione
La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017dall’articolo 1, co. 113 della legge 190/2014,è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017.
La Pensione anticipata nel sistema contributivo
I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo, possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall’età anagrafica. Al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate.
A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età.
Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria,mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età èmoltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l’agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).
La pensione a 63 anni
Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo sogliamensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata.
(Obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati e non ha formato oggetto di
sospensione ad opera più volte citato DL 4/2019. Pertanto nel biennio 2019-2020 il requisito anagrafico è aumentato a 64 anni e continuerà, ogni biennio, ad essere incrementato secondo la tabella sotto allegata. A tale prestazione, peraltro, continua a non applicarsi alcuna finestra di slittamento nell’erogazione del rateo pensionistico.
La Decorrenza
Sino al 31.12.2018 tutte le prestazioni sopra descritte avevano decorrenza immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo. Senza cioè più dover attendere quel periodo di slittamento (finestra mobile) che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi. (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci). Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.