La soglia per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è fissato dal primo gennaio 2016 a 2.999 euro (art.49 comma 1 Dlgs.231/07 modificato dal primo luglio 2020 vedasi nostre precedenti comunicazioni). Tale limite si considera superato anche quando il pagamento è eseguito con più versamenti inferiori alla soglia (attuale) di 3mila euro, che appaiono artificiosamente frazionati anche se riconducibili alla medesima operazione.
Per frazionata s’intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, d’importo superiore a 2.999,99 euro, realizzata con più operazioni , singolarmente inferiori al limite fissato, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo. Comunque, è anche possibile svolgere operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia qualora questo sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. In questo caso, con un esplicito accordo tra i contraenti, l’operazione è valida.
Ricordiamo che, nella circostanza in esame, il pagamento in contanti, (avvenuto nel 2019) non incide sulla detraibilità delle spese. Però, da questo anno d’imposta 2020, le detrazioni del 19% per spese mediche possono essere utilizzate solo con pagamenti effettuati tramite bonifico, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o con altri sistemi tracciabili. Si possono, invece, detrarre le spese sostenute pagando in contanti in caso di medicinali compresi i ticket, dispositivi medici, le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche, private purché accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale.