Inform@fisac novembre 2019

PRESSIONI COMMERCIALI E CLASSIFICHE DEI LAVORATORI: INTERVIENE IL GARANTE

Da anni discutiamo delle Pressioni Commerciali e di come il nostro settore abbia registrato una crescita esponenziale del problema, che mette in discussione persino la salute dei lavoratori (stress lavoro correlato).

Uno dei modi con cui si manifesta una forma di Pressione Commerciale è quello di creare da parte aziendale delle graduatorie dei lavoratori con cui si espongono le persone ad una sorta di “gogna mediatica” ledendo la dignità del malcapitato che si colloca nella parte passa della graduatoria, magari evidenziandone lo scarso risultato.

La gogna o berlina, lo ricordiamo, era uno strumento con cui si esponevano le persone allo scherno ed alla umiliazione e, siccome la nostra civiltà qualche passo in avanti lo ha fatto, è stata vietata fin dallo scorso XIX secolo.

Le aziende inizialmente si rifiutavano di considerare le graduatorie ed il loro uso uno strumento lesivo della dignità.

 

A questo proposito noi abbiamo firmato nel settore un Accordo sulle Politiche Commerciali che definisce quali sono questi comportamenti sbagliati, stabilendo che il riscontro al personale circa il posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati avvenga attraverso appositi strumenti aziendali evitando gli abusi, l’eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni. Oggi ci viene in aiuto anche una sentenza del Garante della Privacy che, pur riguardando il settore delle Cooperative, rileva come questi comportamenti siano lesivi non solo della privacy ma persino della dignità personale dei lavoratori interessati.

IL FATTO: (Garante della Privacy, provvedimento n. 500 del 2018). Una cooperativa di servizi bandisce un concorso a premi fra i propri soci lavoratori, dal titolo “Mettiamoci la faccia… Soci!”, concorso che frutta un premio in denaro ai primi 3 classificati. La partecipazione non solo è obbligatoria per tutti i soci ma questi devono anche autotassarsi, con una trattenuta egualmente obbligatoria di 30 euro mensili, per finanziare il concorso. I soci lavoratori vengono costantemente informati dall’andamento del concorso, per mezzo di una tabella affissa nella bacheca aziendale, visibile dai soci, dai dipendenti della cooperativa ed anche dai terzi che accedono agli uffici. La tabella riporta per ciascun socio lavoratore: nome, cognome, fotografia, faccina che esprime il giudizio sintetico – attribuito settimanalmente dall’amministrazione della cooperativa – ed anche le assenze di qualunque genere e le sanzioni disciplinari. Alcuni lavoratori presentano ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ritenendo che l’intera vicenda sia vessatoria e crei un continuo disagio per il fatto di essere pubblicamente giudicati. Il Garante in primo luogo ha rilevato come il consenso al trattamento dei dati personali ottenuto con tali modalità – partecipazione obbligatoria al concorso e trattenuta obbligatoria – non fosse idoneo a legittimare il trattamento di dati personali, vista la sproporzione dei rapporti di forza esistenti fra l’impresa e i singoli lavoratori. Inoltre ha rilevato come l’impresa abbia il diritto di trattare le informazioni riguardanti i rapporti di lavoro, ma non abbia il diritto di diffonderle mediante affissione su una bacheca visibile a tutti gli altri dipendenti e anche a terzi. Tali modalità non sono adeguate né pertinenti rispetto ai presunti scopi dichiarati dalla cooperativa – l’incentivazione dei soci al raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza – ma anzi, sono lesivi della dignità personale, della libertà e della riservatezza dei lavoratori e come tali sono pertanto illeciti e vietati.

FISAC/CGIL EMILIA ROMAGNA

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