ANTIRICICLAGGIO
EMILIA ROMAGNA REGIONE A RISCHIO
È doveroso richiamare l’attenzione su un fattore di rischio che coinvolge le nostre aziende e tutti i lavoratori del settore, ovvero le segnalazioni antiriciclaggio e come queste si intreccino sempre più spesso con il mondo delle mafie. Nel corso del 2019 è stato pubblicato l’ultimo rapporto semestrale elaborato dalla Direzione Investigativa Antimafia (relativo al semestre gennaio – giugno 2018), in attesa dei dati aggiornati è comunque importante fare delle riflessioni in proposito visti i contenuti.
Significativo e preoccupante è il fatto che per le “interdittive antimafia” l’Emilia Romagna è la 2’ regione in tutto il centro-nord (dopo la Lombardia) con un numero di aziende colpite da interdittiva, che equivale alla somma di Veneto + Piemonte + Trentino!
Per le “Attività antiriciclaggio” la nostra regione si pone purtroppo al 4° posto nazionale (dopo Lombardia, Campania e Lazio) con ben 4.883 operazioni sospette e indagate, con un incremento di segnalazioni al doppio (più 8,7%) della media nazionale. Concretamente, di cosa si parla? Bonifici bancari emessi o ricevuti; mercato dei titoli azionari; assegni; versamenti o prelievi in contanti; ecc… Quali i nostri settori economici/produttivi più coinvolti? Nell’ordine, secondo gli importi in milioni: edilizia ed agricoltura; servizi per le imprese; commercio; intermediari finanziari; ecc… Guarda caso, gli stessi settori con più elevate denunce ed azioni sindacali per lavoro nero ed irregolare.
Inoltre il rapporto lancia un segnale di estrema preoccupazione nelle “Conclusioni” laddove sono state riportate alcune analisi riferite all’abbassamento di età – fino ad includere le fasce adolescenziali – di coloro che vengono reclutati dalla criminalità organizzata, oltre ad un approfondimento relativo alle caratteristiche professionali di provenienza degli aderenti.
Guardando alla nostra Regione dai dati emerge quanto segue:
“Anche in relazione all’Emilia Romagna è opportuno operare un richiamo all’inchiesta “Stige” atteso che, nei relativi atti, Parma è stata identificata come “area di riferimento” per gli affari della cosca crotonese FARAOMARINCOLA, gestiti in accordo con la cosca GRANDE ARACRI. Al centro della rete emiliana figurava un soggetto nato a Crucoli (KR), residente a Parma ma domiciliato a Montechiarugolo (PR), definito dagli inquirenti “facoltoso imprenditore di riferimento della cosca”, che “offre capitali e calibra i suoi investimenti secondo le esigenze della cosca, badando a incrementare il fatturato delle imprese di ‘ndrangheta, ma assicurandosi al contempo un aumento dei propri guadagni e dei clienti”
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come, negli anni, anche in Emilia Romagna la ‘ndrangheta abbia messo in atto, con pervicacia, un grave processo di commistione con l’imprenditoria.
Completando la mappatura delle consorterie criminali calabresi sul territorio in esame, a Bologna e provincia, oltre ai più volte richiamati GRANDE ARACRI di Cutro (KR) si segnalano i PIROMALLI della Piana di Gioia Tauro (RC). I PESCE‐BELLOCCO di Rosarno (RC) sono segnalati a Ferrara, i reggini CONDELLO e DE STEFANO e i MANCUSO di Limbadi (VV) a Forlì‐Cesena, soggetti contigui alla cosca ARENA di Isola di Capo Rizzuto (KR) avrebbero operato a Modena ed a Parma, mentre in provincia di Reggio Emilia insisterebbero gruppi legati ai DRAGONE di Cutro (KR).
A Ravenna si segnalano personaggi contigui alla ‘ndrina dei MAZZAFERRO di Gioiosa Jonica (RC), mentre nelle province di Modena e Parma e Bologna sono state tracciate presenze di elementi vicini alla ‘ndrina di TAURIANOVA e di SAN LORENZO.
A Rimini si è registrata la presenza di soggetti riconducibili alla cosca VRENNA di Crotone ed ai PESCE‐BELLOCCO di Rosarno (RC).”
Da tutto questo è evidente la necessità di tenere alta la guardia sull’ANTIRICICLAGGIO e su tutti gli adempimenti, formali e sostanziali, ai quali siamo tenuti nel nostro lavoro. A questo proposito rileviamo purtroppo che generalmente mentre le aziende di credito propongono aggiornamenti e incontri continui su attività commerciale la formazione sull’ANTIRICLAGGIO viene sempre più spesso “relegata” a delle brochure informatiche. Si tratta a nostro avviso di un errore che può comportare seri danni sia per il nostro essere cittadini che sperano in una società maggiormente “legale” sia per le aziende stesse.
RICORDIAMO CHE L’ATTIVITÀ FORMATIVA DEVE ESSERE COMUNQUE PRESTATA DALLE BANCHE NEL LORO PRECISO INTERESSE, SERVE PER EVITARE IL RISCHIO POTENZIALE DI ESSERE COINVOLTI SIA PURE INVOLONTARIAMENTE IN FENOMENI DI RICICLAGGIO CHE PER LE NOSTRE AZIENDE SI TRADUCE IN UN PESANTE RISCHIO REPUTAZIONALE.
PER ESSERE EFFICACEMENTE GOVERNATO QUESTO TIPO DI RISCHIO NON PUÒ CHE FAR LEVA SU UN ADEGUATO E COSTANTE INVESTIMENTO IN TERMINI DI FORMAZIONE, SIA QUANTITATIVA CHE, IN PARTICOLARE, UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ CHE NON PUÒ ESSERE SOLO ONLINE.
……. E SEMPRE A PROPOSITO DI ANTIRICICLAGGIO RICORDIAMOCI DELL’AUTO – RICICLAGGIO:
La Corte di Cassazione Sentenza 5719/19, conferma l’impostazione (definita “scolastica”) sui presupposti del reato, introdotta con la prima Legge sull’emersione dei capitali (186/14), per cui i bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti ed il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di auto-riciclaggio se attingono a capitali di origine illecita.
Per i giudici della quinta sezione il mero utilizzo “post factum” – cioè non incriminabile a titolo proprio – si esclude, considerando che ogni passaggio da conto corrente a conto corrente determina un allontanamento dei capitali dalla loro origine; il semplice godimento personale non abbisogna di alcuna attività dissimulatoria. Il Soggetto reo può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi, o goda, dei beni provenienti dai reati presupposti in modo diretto e senza che operi su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.
Da qui la classificazione, da parte della Corte di Cassazione, di condotte tipiche di autoriciclaggio, per esempio, di qualsiasi prelievo/trasferimento successivo a precedenti versamenti (compreso il semplice trasferimento di denaro a provenienza illecita) da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed aperto presso un diverso Istituto di credito, considerando che il reato ex articolo 648-ter.1 è a forma libera.
In definitiva, la punibilità dell’auto-riciclaggio (forma meno grave del riciclaggio anche come pena) dipende dall’attentare all’ordine economico, cioè dal tentativo di ottenere per vie illegali un’utilità economicamente rilevante ed un reinvestimento della stessa ricchezza in ambiti “fruttuosi” sotto il profilo economico e dannosi per gli interessi di quanti ne subiscono obbiettivamente le conseguenze.