LE ANTICIPAZIONI DA FONDO PENSIONE E TFR
Il funzionamento dei fondi pensione si basa su un sistema a capitalizzazione: le somme vengono accumulate in un conto individuale, formando un montante che alla fine della vita lavorativa sarà trasformato in rendita sulla base di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’aspettativa di vita residua.
Questo consente di usufruire di anticipazioni legate a diverse esigenze durante la vita lavorativa dell’iscritto al fondo. Esistono regole diverse e differenti modalità di tassazione a seconda della tipologia di anticipazione.
Anticipazioni per spese sanitarie
Questa tipologia di anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, a fronte di spese sanitarie dovute a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il limite massimo richiedibile è pari al 75% del montante maturato fino alla data della richiesta.
E’ possibile effettuare più richieste nel corso della vita lavorativa dell’aderente al fondo: le successive anticipazioni terranno conto di precedenti erogazioni. La somma complessiva delle anticipazioni richiedibili non potrà pertanto superare il 75% del montante complessivamente maturato durante tutto il periodo di contribuzione al fondo.
Un esempio aiuterà a capire meglio il meccanismo di calcolo.
Pensiamo ad un lavoratore che ha accumulato un montante di € 20.000. Dovendo sostenere un costoso intervento chirurgico, richiede un’anticipazione nella misura massima possibile.
L’importo lordo dell’anticipazione sarà pari ad € 15.000 (75% di € 20.000); ovviamente il montante residuo ammonterà ad € 5.000.
Passano gli anni, il lavoratore accumula ulteriori € 10.000 di versamenti riportando il montante complessivo ad € 15.000.
Avendo necessità di un’ulteriore anticipazione, e chiedendo nuovamente di poter beneficiare dell’importo massimo possibile, la sua nuova anticipazione non sarà pari al 75% del montante attuale, vale a dire € 11.250. L’importo anticipabile dovrà essere così calcolato:
Totale dei montanti accumulati: (€ 20.000 + € 10.000) = € 30.000.
Percentuale massima di anticipazione: 75% su € 30.000 = € 22.500.
A questo totale va sottratta la precedente anticipazione, quindi:
€ 22.500 – € 15.000 = € 7.500 che sarà l’importo massimo per la nuova anticipazione.
Il meccanismo di tassazione delle anticipazioni per spese sanitarie è lo stesso applicato alle prestazioni finali erogate sotto forma di capitale per i “nuovi iscritti”, riepilogato nella seguente tabella. Si tratta di una tassazione da considerare “provvisoria” in quanto soggetta a conguaglio in sede di riscatto o prestazione finale.
Periodo fiscale |
Imponibile |
Aliquota applicata |
Fino al 31/12/2000 |
Montante al netto delle seguenti voci:
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Tassazione separata con “aliquota interna” calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR |
Dal 2001 al 2006 |
Montante al netto delle seguenti voci:
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Tassazione separata con “aliquota interna” calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR |
Dall’1/1/2007 |
Montante al netto delle seguenti voci:
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Ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9% |
Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa
L’anticipazione può essere richiesta per acquistare o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione principale del richiedente o dei suoi figli. Anche in questo caso l’importo massimo richiedibile è pari al 75% del montante maturato alla data della richiesta. E’ possibile reiterare la richiesta nel corso della vita lavorativa dell’aderente.
A differenza dell’anticipazione per spese mediche, la richiesta può essere effettuata solo dopo 8 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
La tassazione è meno favorevole rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie, in quanto sulla parte di montante maturata dopo il 2007 si applica un’imposta sostitutiva con unica aliquota del 23%.
Anche in questo caso la tassazione è soggetta a successivo conguaglio.
Anticipazioni per ulteriori esigenze
Una volta maturati 8 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, il lavoratore può richiedere un’anticipazione senza indicare una causale specifica. In questo caso l’ammontare massimo richiedibile è pari al 30% del montante maturato tempo per tempo; è possibile reiterare la richiesta, fermo restando il limite massimo del 30% dell’ammontare dei versamenti complessivamente effettuati fino a quella data, maggiorati dei redditi di capitale. La richiesta di tali anticipazioni non pregiudica l’accesso ad anticipazioni per spese mediche o per la prima casa: in questo caso, però, la somma di tutte le anticipazioni richieste non potrà comunque essere superiore al 75% del montante maturato durante l’intero periodo di contribuzione.
La tassazione di questo tipo di anticipazioni segue le stesse regole già viste per la prima casa, quindi meno favorevoli rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie.
Differenze con il TFR
L’anticipazione del TFR lasciato in azienda segue le seguenti regole:
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Non può essere richiesto prima che siano trascorsi 8 anni di servizio (mentre i Fondi Pensione consentono l’anticipazione per motivi di salute anche prima di questo termine).
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Può essere richiesto una sola volta durante l’intero rapporto di lavoro (limitazione non presente per le anticipazioni con la previdenza complementare).
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L’anticipazione non può superare il 70% del montante accantonato (contro il 75% anticipabile nella previdenza integrativa).
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Non è consentita l’anticipazione senza causale. Alle motivazioni previste per i fondi pensione (sanità, spese inerenti l’abitazione principale) si aggiungono le spese sostenute per congedi parentali, per assenze dovute a malattia del bambino, per formazione.
Le anticipazioni sono soggette a tassazione separata, con modalità di calcolo che tengono conto dell’età del richiedente, dell’anzianità di servizio e delle aliquote medie applicate agli emolumenti nell’ultimo quinquennio. Il risultato finale è meno favorevole rispetto alle modalità di tassazione della previdenza complementare.
Reintegro delle anticipazioni
Se un lavoratore ha richiesto un’anticipazione sul capitale maturato dal 2007 in poi, potrà scegliere di reintegrare successivamente l’anticipazione ottenuta. Per farlo potrà superare anche il limite di deducibilità annua previsto per i contributi.
Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionale all’importo reintegrato.
Per maggiori approfondimenti sul tema dei fondi pensione è possibile scaricare il manuale “La fiscalità nella previdenza complementare”
Luca Copersini
Segretario Provinciale Fisac L’Aquila