ANTIRICICLAGGIO: IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE
Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, che riguarda i rischi a cui possono andare incontro i nostri colleghi nell’esercizio della propria professione. l’antiriciclaggio è materia molto delicata, ed è il motivo per il quale, come Fisac Cgil, offriamo questa rubrica: lo scopo di aiutare le lavoratici ed i lavoratori nel loro lavoro. ovviamente le sentenze non si discutono, ma segnalarne una di questa portata aiuta a capire la delicatezza della materia e l’indispensabile attenzione che va sempre posta.
Per la Cassazione, Sezione Lavoro, la sentenza di licenziamento di un Dipendente bancario che non rispetta le Norme
Antiriciclaggio (in particolare le omesse Segnalazioni di Operazioni Sospette) va confermata anche quando lo stesso Soggetto sia stato assolto in sede Penale dai reati di favoreggiamento e riciclaggio con formula “perché il fatto non sussiste”.
Con Sentenza n.21548 del 2019 depositata il 21 agosto scorso, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un Dipendente che, alla luce del procedimento penale che lo aveva visto assolto con formula ampia per i reati ben più gravi, chiedeva che gli effetti di tale sentenza potessero far annullare la Sentenza di Secondo Grado che gli aveva già confermato il licenziamento inflitto dal datore di lavoro e confermato già in primo grado.
Secondo la pronuncia del Giudice di Appello, confermata dalla Cassazione, anche se durante l’esito del giudizio era avvenuta l’assoluzione dai reati più gravi, la stessa era da considerarsi ininfluente. A tale assunto secondo i Giudici si perviene in relazione alla modalità del Rapporto di Lavoro intercorso ed in considerazione delle contestazioni disciplinari effettuate dal Datore di lavoro.