CONGEDO DI MATERNITA’ DOPO IL PARTO: ISTRUZIONI PER L’USO
Ecco le indicazioni operative fornite dall’Inps nella circolare 148/2019, dedicata alla nuova modalità di fruizione del congedo obbligatorio esclusivamente nei cinque mesi successivi al parto, quale disciplinata da quest’anno dall’articolo 16, comma 1.1, del Dlgs 151/2001, introdotto dall’ultima legge di bilancio. L’istituto di previdenza così chiarisce alcuni aspetti funzionali a consentire una maggiore operatività della nuova misura.
Congedo Maternità dopo il parto
Come illustrato nella circolare INPS 12 dicembre 2019 n.148 , la legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto. Questo qualora un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi danno al nascituro. La procedura si espleta ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. E deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ovviamente fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità.
Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza. E le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.