FESTIVITA’ SOPPRESSE ANNO 2020
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).
Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:
- giovedì 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 21 maggio – Ascensione
- giovedì 11 giugno – Corpus Domini
- lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
- mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale
Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.
Nel 2020 nessuna festività civile (25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, quindi non saranno previsti ulteriori giorni di recupero.
Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività.
Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:
- 5 per le Aree Professionali. Quadri Direttivi e i Dirigenti
- 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. giugno.
IMPORTANTE
Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.
Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.
Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.