Inform@fisac gennaio 2020 n.2

IL RUOLO DEI VICARI

Nell’ambito del precedente piano industriale 2015-2017, la BPER decise di introdurre un nuovo modello organizzativo chiamato “Footprint”.
Tra le novità del nuovo modello, l’abolizione dei Vice Direttori di Filiale e l’introduzione dei Vicari. La principale differenza tra i due ruoli consiste nel fatto che, a differenza di quanto veniva richiesto al Vice Direttore, il Vicario non sostituisce il Titolare in sua assenza.

Come specificato dall’Azienda nelle circolari 173 e 199 del 2016, quello del Vicario è unicamente un profilo abilitativo, finalizzato a garantire la continuità operativa all’interno dell’Unità Organizzativa.
Per questo, si raccomanda a tutti i lavoratori che usufruiscono dell’abilitazione al ruolo di Vicario di non assumersi responsabilità per decisioni o adempimenti che fuoriescano dalla normale continuità operativa, in quanto di fatto opererebbero in modo abusivo esponendosi al rischio di gravi conseguenze.
A titolo di esempio, ad alcuni Vicari è stato richiesto dall’Ispettorato di rispondere a verbali ispettivi in mancanza del Titolare, assente per malattia o ferie. In quel caso non si può certo parlare di continuità operativa, ma si tratterebbe di una vera e propria sostituzione del Titolare (che come abbiamo visto non è più prevista), assumendosi tra l’altro in proprio il rischio di conseguenze per eventuali risposte inesatte o incomplete.

In tutti i casi nei quali venissero richieste ai Vicari prestazioni che potrebbero esulare dai loro compiti, preghiamo i lavoratori di contattare immediatamente il proprio rappresentante sindacale. Come noto, sono previsti due tipi di abilitazione:

  • Vicario A abilitato a gran parte delle funzionalità disponibili per il Titolare, con l’esclusione della delibera del credito e della valutazione del personale.
  • Vicario B oltre alle limitazioni del Vicario A, non può autorizzare gli sconfinamenti di autonomia della Filiale e non ha poteri di firma per la stipula di atti pubblici con vidima notarile.

COSA POSSONO O NON POSSONO FARE I VICARI? 

  • Partite anomale:
    • Il Vicario A può autorizzare gli sconfinamenti nell’ambito delle autonomie di Filiale.
    • Il Vicario B non può autorizzare sconfinamenti, ma è tenuto a chiedere l’autorizzazione, per ogni sconfinamento, agli organi superiori.
  • Azzeramento password
    • I Vicari sono abilitati all’azzeramento delle password delle risorse della propria filiale.
  • Retrocessioni commerciali
    • I Vicari non sono abilitati all’approvazione delle retrocessioni commerciali
  • Antiriciclaggio e antiterrorismo 
    • I Vicari sono abilitati a vistare i questionari di adeguata verifica ed a lavorare le pratiche in procedura GIANOS degli NDG con relazione presso la propria filiale.
    • La valutazione di una pratica extra-GIANOS, ai fini di un’eventuale SOS, compete al Titolare. In sua assenza, tale incombenza ricade sul Vicario.
    • I Vicari possono sbloccare i nominativi appartenenti alle liste antiterrorismo delle proprie Filiali o, se operano in Filiali Hub, anche delle Filiali Spoke.
  • Posta elettronica
    • I profili di Vicario sono abilitati ad accedere alla casella di Direzione ed alla casella PEC della propria Filiale. I Vicari delle filiali Hub sono inoltre abilitati alla sola visualizzazione delle caselle di direzione e PEC delle filiali Spoke del medesimo micromercato.
  • Portafogliazione
    • I Vicari possono operare con le stesse funzionalità dei Titolari.

Per approfondimenti si rimanda all’allegato alla Circolare BPER Serie Disposizioni Interne n.199 del 15/06/2016 

Luca Copersini
Segretario Provinciale FISAC l’Aquila

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