Inform@fisac febbraio 2020

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI?

 

Una domanda che talvolta viene posta al sindacalista, quando è ormai chiaro che la contestazione sfocerà in un licenziamento disciplinare, è questa: è meglio accettare il licenziamento oppure rassegnare le dimissioni?

Può sembrare paradossale, ma – salvo il caso in cui le dimissioni siano accompagnate da un incentivo economico – normalmente il licenziamento è preferibile alle dimissioni, per diversi motivi.

  1. Il motivo più semplice è che la NASPI (nuova assicurazione per l’impiego), per quanto sia di un importo non elevato, spetta soltanto in caso di disoccupazione involontaria, ai sensi del decreto legislativo n. 22/2015, art.3.  Ne consegue che la NASPI spetta anche nel caso di licenziamento, invece non spetta in caso di dimissioni volontarie.
  2. Un motivo più sfaccettato è rappresentato da fatto che l’impugnazione in sede giudiziaria di un licenziamento può essere certamente complessa, ma in linea generale, l’impugnazione delle dimissioni è sicuramente più difficile sul piano probatorio.  Inoltre, in caso di licenziamento illegittimo vi sono pur sempre alcune specifiche tutele di legge, per quanto pesantemente decurtate dalle recenti “controriforme”.
  3. Infine, occorre tenere presente che il licenziamento non viene annotato sulla scheda professionale del lavoratore, il documento introdotto dal decreto legislativo n. 297/2002 e che ha sostituito il vecchio libretto di lavoro.

La possibilità da parte di un nuovo datore di lavoro di venire a conoscenza dei motivi delle dimissioni o del licenziamento comminato in precedenza da una banca o da una qualunque altra impresa, può derivare da accertamenti svolti in base a conoscenze e relazioni, non di certo da norme di legge.

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