Antiriciclaggio: rinvio obbligo di autovalutazione

E’ stata appena rinviata l’Autovalutazione antiriciclaggio, una delle scadenze prorogate dalla Banca d’Italia per far fronte al forte impegno degli Intermediari finanziari, in difficoltà a causa del coronavirus. Essendo qualificato come essenziale il servizio delle Banche e delle Poste alcuni adempimenti periodici imposti dalla Normativa primaria e di Vigilanza vengono dunque posticipati.

Tra aprile e giugno si concentrano, infatti, alcune scadenze, tra cui le  Comunicazioni e Relazioni, in materia di Assemblee, i Bilanci, i Report su rischi, le Sofferenze ed i Crediti deteriorati.

Una tra le più impegnative è la Relazione che la Funzione Antiriciclaggio deve presentare alla Banca d’Italiama prima o contestualmente agli Organi interni – entro il 30 aprile di ogni anno. Non tanto quella sui controlli, già prevista dalla circolare della Banca d’Italia sin dal 2010 (destinata al CdA ed al Collegio sindacale) e rinnovata, ad oggi, nelle Istruzioni del 26 marzo 2019Controlli interni, organizzazione e procedure in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, ma quella dell’esercizio di «Autovalutazione dei rischi». Quest’ultima è prevista da Norma primaria (art. 15 Dlgs. 231/2007) e si traduce in un documento, tabellare e descrittivo, sulla struttura dei Presìdi antiriciclaggio dell’Intermediario, la loro adeguatezza in relazione all’attività svolta ed alle dimensioni aziendali, la tipologia della Clientela, l’organizzazione distributiva, i prodotti ed i servizi offerti.

L’obbligo è in vigore dal 2018 (per l’anno 2017), e richiede un tempo di effettuazione e predisposizione non breve (gli Istituti di credito iniziano almeno un mese prima del 30 aprile). Per tale motivo Bankitalia, rinvia di 60 giorni (quindi al 30 giugno), la consegna dei documenti. Così come viene rinviato di 60 giorni il recupero dei dati della Clientela acquisita recentemente per completare l’adeguata verifica della stessa. Ciò significa che se ci si trova nella situazione descritta all’art. 18, comma 3, che prevede la possibilità di posticipare di 30 giorni dall’acquisizione del nuovo Cliente la raccolta di dati ed informazioni richieste dalla Legge sempre al medesimo articolo, ove ci si trovi però in una situazione «a basso rischio» di riciclaggio, si hanno ulteriori 60 giorni per farlo. Ciò a motivo del fatto, si ritiene, che la frequentazione degli sportelli bancari è inesorabilmente meno possibile in questo periodo. Quindi, essendo in vigore, la proroga, dallo scorso 20 marzo, si deve ritenere che essa valga per i Clienti che siano stati acquisiti nei trenta giorni antecedenti coi dati ancora validi in tale data.

Si pone, ora, una questione giuridica, in via interpretativa, sul dies a quo (giorno a partire dal quale si producono gli effetti. NdR)  del beneficio. Se il periodo “di grazia” per un Cliente è scaduto il 19 del mese di marzo, si deve ritenere che per detto Cliente non valga la proroga? Oppure si deve pensare al fatto che essa decorra solo per i Clienti acquisiti nei trenta giorni antecedenti, conclusi i relativi contratti con l’Intermediario?

Altra questione si pone, ma su questa la valutazione sembra più agevole, considerando il fatto che detta facilitazione non vale per tutti i Soggetti “obbligati” dal Dlgs 231/2007, dato che la Banca d’Italia vigila solo sugli Intermediari bancari e finanziari, non può disporre per gli altri soggetti, primi fra tutti i liberi Professionisti. In questo caso verrà opposta la «forza maggiore» nell’eventualità di ispezione degli Organi competenti, dato che comunque gli accertamenti sono sospesi per motivi sanitari.

 

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