Fisac Emilia Romagna: Decreto 17 marzo

DECRETO 17 MARZO 2020

Nella tarda serata di eri è uscito il Decreto a sostegno dei lavoratori e delle imprese in questa fase di estrema difficoltà, decreto che ha effetto dal 5 marzo 2020.

Il decreto è molto corposo, di seguito una prima disamina dei vari articoli che interessano il nostro settore.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti in quanto le Circolari attuative del Decreto non sono ancora state pubblicate.

Esponiamo di seguito i contenuti in modo riassuntivo, per i riferimenti puntuali e specifici rimandiamo al testo del decreto.

 

CONGEDO RETRIBUITO 15 GG PER ASSISTENZA AI FIGLI

I genitori (anche affidatari) dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa e quindi valida ai fini della pensione.

FRUITORI: I 15 gg di “specifico congedo COVID 19” possono essere fruiti alternativamente da entrambi igenitori (sempre per un totale di 15 gg per coppia di genitori anche affidatari) ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

GENITORE GIÀ IN CONGEDO PARENTALE: Nel caso in cui i suddetti lavoratori stiano già fruendo di congedi parentali nel periodo di validità del Decreto, per il limite massimo di 15 giorni tali congedi parentali saranno convertiti in tale specifico congedo che possiamo chiamare “specifico congedo COVID 19” per brevità. La logica della conversione è da ritenersi migliorativa per i lavoratori in quanto il compenso economico è più alto di quello normalmente previsto dal congedo parentale ed anche perché in questo modo il periodo dicongedo parentale non viene intaccato. La conversione avviene per un massimo di 15 gg.

FIGLI CON GRAVI DISABILITÀ: in riferimento ai figli (anche in affido) con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Disabilità grave riconosciuta) che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, il limite di età dei figli non superiore ai 12 anni non si applica quindi le lavoratrici e i lavoratori con figli con disabilità gravi possono usufruire dei 15 gg di cui sopra qualsiasi età abbia il figlio.

LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA: Anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata è estesa la possibilità di fruire dello specifico congedo alle medesime condizione dei lavoratori dipendenti, l’indennità giornaliera è calcolata al 50% di 1/365 del reddito utilizzato per calcolare l’indennità di maternità.

LAVORATORI AUTONOMI: Per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps è consentito di accedere al congedo, l’indennità per ogni giornata è indennizzata al 50% della retribuzione convenzionale stabilita. Esteso il congedo anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, con comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nell’ambito di un limite di spesa come sotto specificato.

 

CONGEDO NON RETRIBUITO

I genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

A questo proposito evidenziamo che si tratta di giornate NON CONTRIBUITE e quindi non valide ai fini INPS.

 

CONGEDO – MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE RICHIESTE

Al momento mancano i dettagli sulla modalità con la quale inserire la richiesta di tali congedi ma comunichiamo fino da ora che le domande andranno inserite tramite l’INPS o i Patronati.

Per farvi assistere come sempre dai Patronati INCA CGIL, limitando ai casi strettamente necessari il ricorso diretto agli Uffici, segnaliamo due particolarità:

1.  I Patronati INCA CGIL possono essere contattati al telefono nel caso in cui abbiate difficoltà a inserire direttamente nel sito INPS le domande di congedo – Trovate i riferimenti al sito WWW.INCA.IT;

2.  Per gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto in questione permette di acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenzasanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica dagli utenti, fermo restando che l’immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

 

LEGGE 104 ART 3 COMMA 3 – ESTENSIONE DI 12 GIORNATE PERMESSO

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici già beneficiarie del permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge 104/92 -Disabilità grave), potranno usufruire di ulteriori 12 giornate complessive di assenza dal lavoro da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (quindi nei due mesi presi in esame i lavoratori e le lavoratrici beneficiari dei permessi Legge 104/92 per sé o per i propri famigliari potranno fruire di un totale di 18 gg di permesso).

 

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY – SITTING

In alternativa al congedo di 15 gg per i genitori di figli in età non superiore ai 12 anni è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Ai fini dell’accesso al bonus va presentata domanda tramite i canali telematici dell’Inps.

 

È IMPORTANTE FOCALIZZARE CHE ESISTE UN LIMITE DI SPESA

Le misure di cui sopra (congedo parentale e bonus) sono soggette a un limite complessivo di spesa. A questo proposito INPS provvede al monitoraggio, ne comunica le risultanze al MINLAV ed al MEF e qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. Il limite di spesa è pari a 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

EQUIPARAZIONE A MALATTIA

Il riferimento è l’art. 26 del decreto, che prevede, esemplificativamente:

•  QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

•  Ai lavoratori dipendenti privati e pubblici portatori di disabilità grave (art. 3c.3 L.104/92), o in possesso di certificati medico legali che certificano immunodrepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita (art.c.1 L.104/92), l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero. Il certificato medico èredatto dal medico curante, con le consuete modalità, sono ritenuti validi anche i certificati emessi prima del presente decreto e fino al 30/04/2020. A questo proposito come Fisac Emilia Romagna abbiamo redatto specifica comunicazione inviata il 16 marzo rilevabile dal sito FISAC EMILIA ROMAGNA – https://www.fisac-cgil.it/category/territori/emilia-romagna.

Segnaliamo ancora che le tutele di cui sopra sono anche queste soggette a dei limiti di spesa.

 

LAVORO AGILE – SMART WORKING 

LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI (LEGGE 104 ART 3 COMMA 3) O LAVORATORI CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITÀ (sempre LEGGE 104 ART 3 COMMA 3): Fino alla data del 30 aprile 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

LAVORATORI CON RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE: Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

 

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

È sospeso per 60 giorni l’avvio delle procedure (art. 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223). Inoltre nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente d’importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100,00 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

In conclusione segnaliamo una misura che va nella direzione di ridurre l’afflusso dei cittadini agli sportelli degli uffici, direzione che deve essere propria anche del nostro settore in questo momento così delicato, parliamo della PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

 

I Sindacalisti della FISAC CGIL dell’Emilia Romagna rimangono a disposizione di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori.

Decreto esaminato e pubblicato: Nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria 161 numero 60 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Link per reperire il Decreto integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf

 

 

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