Antiriciclaggio: il trasporto valori (parte 1)

E’ stato pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli Operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante (custodia e trasporto di contante, titoli e valori attraverso guardie giurate). Il Provvedimento era stato sottoposto a consultazione pubblica nel settembre 2019 all’interno del Sito internet di Bankitalia.

Il testo definitivo considera le modifiche che ha apportato il decreto antiriciclaggio 125/2019 che recepisce la V Direttiva europea antiriciclaggio 2018/843. Come accade già per gli altri Soggetti obbligati, anche gli Operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante, devono conformare la loro attività al principio dell’approccio basato sul rischio. Le modalità di adempimento agli obblighi di adeguata verifica non sono uguali per tutti i Soggetti obbligati, ma ognuno di essi deve graduarne la frequenza e l’estensione in maniera coerente con l’effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio con criteri, comunque, generali applicabili alla totalità dei Soggetti.

Il provvedimento di Bankitalia specifica le regole generali allo scopo di renderle fruibili agli operatori del Settore, fornendo le coordinate necessarie per procedere alla profilatura della clientela. Essa deve prendere in esame sia i fattori di rischio di carattere soggettivo (che rimandano immediatamente alla tipologia del cliente) sia i fattori di rischio di carattere oggettivo (che riguardano l’operazione od il rapporto continuativo).

Tra i primi si trovano alcuni indici reputazionali (all.1 provvedimento)quali la sussistenza di procedimenti penali per danno erariale o per responsabilità amministrativa come da Dlgs.8 giugno 2001 n.231. Per identificare i fattori di rischio di un cliente, gli Operatori devono considerare anche il titolare effettivo e l’esecutore quando ciò è rilevante. Sotto il profilo oggettivo, invece, vengono indicati, come fattori di rischio, la presenza di una quantità ingiustificata (in relazione all’attività svolta) di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto di trattamento.

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