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SCHEDA DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 “SALVA ITALIA” IN ATTESA DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO
1) Congedi – indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n 335 e i lavoratori autonomi, per emergenza covid – 19
- per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo , i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di eta’ non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione
- la contribuzione figurativa resta piena
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di 15 giorni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica ai figli con disabilità o in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa alla prestazione di congedo parentale per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 del decreto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art 54-bis, legge 24 aprile 2017 n.50.
2) Estensione durata permessi retribuiti ex art 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
3) Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza covid-19
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al dpcm 4 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’art 23 commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3 il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità stabilite in tempo utile dal medesimo istituto indicando al momento della domanda stessa , la prestazione di cui intende usufruire , contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che intende utilizzare.
4) Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena – con sorveglianza attiva o domiciliare – è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3. comma 3 legge 1992 n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art 3 comma 1 della medesima legge n.104 /1992 il periodo di assenza del servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art 19, comma 1 del decreto legge 2. marzo 2020 n9.
Per i periodi trascorsi in quarantena il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria attiva di cui all’art 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6
Sono validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 daparte dell’operatore di sanità pubblica.
Ulteriore contributo tratto da rassegna.it
Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il decreto legge Cura Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Complessivamente il provvedimento autorizza per l’emergenza l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020. Vediamo nello specifico i provvedimenti legati al lavoro
Vietato licenziare per due mesi
Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”.
Cassa integrazione in deroga fino a 9 settimane
Cig in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, per un periodo massimo di nove settimane, anche per le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica (accordo non richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti). È escluso il lavoro domestico. Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l’assegno di solidarietà.
Indennità per gli autonomi
In arrivo un’indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, le partite Iva, i co.co.co, gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori dello spettacolo.
Proroga domande disoccupazione agricola
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al primo giugno 2020.
Bonus 100 euro per chi lavora in sede
Arriva un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo.
Più permessi legge 104
I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile. I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).
Proroga domande Nsapi e Discoll
I termini di presentazione delle domande di disoccupazione Nsapi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Quarantena equivale a malattia
Prevista l’equiparazione dell’assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato.
Smart working per la pubblica amministrazione
Lo smart working diventa modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie hanno priorità nell’accoglimento delle domande di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento.
Credito di imposta per affitti botteghe e negozi
Per gli esercenti di negozi e botteghe è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di affitto, relativo al mese di marzo.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.
Stop ai versamenti e contributi lavoro domestico
Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Stop ai versamenti fino a venerdì
Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.
Stop ai versamenti per imprese e professionisti
Per imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.
Stop ai versamenti per i settori più colpiti
Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza per cui scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo. Oltre al trasporto merci, all’elenco dei settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci) si aggiungono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per queste imprese alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.
Stop ai termini per gli adempimenti fiscali
Sospesi tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della precompilata.
Stop alle ritenute per i professionisti
I professionisti e i consulenti che hanno ricavi o compensi sotto i 400 mila euro non dovranno versare le ritenute d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate.
Detrazioni per donazioni
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno e finalizzate a finanziare gli interventi per fronteggiare l’emergenza coronavirus arriva una detrazione pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Stop mutui prima casa
Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.
Proroga domande e indennizzi risparmiatori
I risparmiatori truffati dalle banche messe in liquidazione avranno tempo fino al 18 giugno per fare domanda di indennizzo. Si prevede inoltre che ad azionisti e obbligazionisti in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica.
Congedo speciale e voucher baby sitter
A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’ indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Voucher baby sitter fino a 600 euro
In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Fondo ultima istanza per redditi bassi
Arriva il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ per garantire un’indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
70 milioni per i computer a studenti meno abbienti
In arrivo 70 milioni di euro nel 2020 che serviranno a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza. In totale, per le piattaforme per la didattica a distanza sono stanziati 85 milioni di euro per l’anno 2020: di questi 10 milioni sono destinati a consentire alle scuole di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, 70 milioni per fornire appunto i computer agli studenti meno abbienti e 5 milioni di euro a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
50 milioni per cibo agli indigenti
In arrivo 50 milioni per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti per l’emergenza. L’apposito fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è incrementato quindi di 50 milioni.
Nota a cura di INCA CGIL
In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 70, il decreto legge n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico perfamiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con la presente nota, si forniscono prime indicazioni riguardanti il sostegno alle famiglie e ai lavoratori contenute nel decreto in oggetto nonché sulla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
Ulteriori indicazioni e approfondimenti verranno forniti dopo la pubblicazione delle circolari daparte dell’Istituto Previdenziale.
Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati con la presente circolare:
Misure per la famiglia
- Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti allaGestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratoriautonomi, per emergenza COVID -19
- Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19
Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori
- Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AgoArt. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo
- Art. 31 – Incumulabilità tra indennità
- Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
Proroghe e sospensioni
Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno2020
Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità.
Misure per la famiglia
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscrittialla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratoriautonomi, per emergenza COVID -19)
A partire dal 5 marzo 2020, per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, viene prevista la possibilità di fruire di uno specifico congedo, per un periodo non superiore a quindici giorni (continuativo o frazionato), per i figli di età non superiore ai 12 anni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondoquanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 151/2001 (ad eccezione del comma 2). Isuddetti giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
Il previsto limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per coloro che avessero già fruito di periodi di congedo parentale (articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001), in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi perl’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, la disposizione prevede che i suddetti periodisiano convertiti nel congedo previsto per l’emergenza, con diritto all’indennità e non computati néindennizzati a titolo di congedo parentale.
Il medesimo congedo è previsto per i genitori (anche affidatari) lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/85). In questo caso, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del redditoindividuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità dimaternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed ècommisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Entrambi i genitori possono fruire alternativamente del congedo per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile o disoccupato o non lavoratore.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito incaso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene inoltre previsto, il diritto di astenersi dal lavoro, sempre per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i lavoratori beneficiari del congedo, è prevista in alternativa, la possibilità di scegliere lacorresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il suddetto bonus è possibile utilizzarlo per prestazioni effettuate nel periodo disospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordinee grado. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis, legge n. 50/2017).
Le modalità operative per accedere al congedo o in alternativa al bonus baby sitting sarannostabilite dall’INPS. L’Istituto provvede al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limitedi spesa previsto che è pari a 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede alrigetto delle domande presentate.
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19)
Anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, è stato riconosciuto a partire dal 5 marzo 2020 , il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità, per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene inoltre previsto, che il bonus baby-sitting per l’assistenza e lasorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1.000 euro.
La domanda deve essere presentata tramite i canali telematici dell’Inps indicando la prestazione dicui si intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovverol’importo del bonus che si intende utilizzare. Anche in questo caso l’INPS provvede al monitoraggio e in caso di superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa (30 milioni di euro per l’anno 2020), l’Istituto procede al rigetto delle domande presentate.
Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
In favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/85) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, viene riconosciuta per il mese di marzoun’indennità pari a 600 euro. La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è erogata dall’Inps previadomanda.
Il limite di spesa complessivo previsto è di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Anche in questocaso l’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga ilverificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
Viene prevista per il mese di marzo un’indennità pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ) in favore deilavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti adaltre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limitedi spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’Istituto provvede al monitoraggiodel rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
Viene riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, e che a tale data non siano titolari di pensione e nonsiano titolari di rapporto di lavoro dipendente. L’indennità di cui al presente articolo non concorrealla formazione del reddito (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni dieuro per l’anno 2020.. L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nelcaso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)
E’ riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito(decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è erogata dall’Inps previadomanda. Il limite di spesa previsto è di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)
Viene riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, per i lavoratori iscritti al Fondopensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 almedesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Vengono esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro perl’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)
E’ previsto che, l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa; l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; l’indennità lavoratori del settore agricolo e l’indennità lavoratori dello spettacolo, non siano cumulabili tra esse.
Proroghe e sospensioni
Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricolanell’anno 2020)
E’ prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residentio domiciliati sul territorio nazionale. Il nuovo termine, solo per le domande in competenza 2019, è prorogato al giorno 1° giugno 2020.
Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
Viene previsto, per gli eventi di cessazione involontaria che si sono verificati dal 1° gennaio 2020 al 31dicembre 2020, l’ampliamento da sessantotto giorni a centoventotto giorni, del termine decadenziale per la presentazione della domanda di NASpI e DIS COLL (articolo 6, comma 1, e articolo 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015).
Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di sessantotto giorni, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
E’ previsto inoltre, un ampliamento di ulteriori sessanta giorni dei termini ordinari per la presentazionedella domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015).
L’ampliamento di ulteriori sessanta giorni è previsto anche per assolvere l’obbligo di comunicazione delreddito annuo da parte di coloro che durante il periodo di fruizione della NASpI instaurino un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o da parte dei titolari di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessino da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale, nonché da coloro che durante il periodo di fruizione della NASpI o DIS COLL intraprendano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (articolo 9, commi 2 e 3; articolo 10, comma 1, e articolo 15, comma 12, del decreto legislativo n. 22/2015).
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
E’ prevista la sospensione di diritto, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 01 giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurativeerogate dall’Inps e dall’Inail.
Art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)
La norma prevede la sospensione per due mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4/2019), e i relativi termini previsti.
La sospensione è prevista anche per le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (decreto legislativo n. 2272015), per i beneficiari di integrazioni salariali (dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015), per gli adempimenti relativiagli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e per le procedure di avviamentoa selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Sospensione di due mesi anche per i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiegoper la partecipazione ad iniziative di orientamento (articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).