Antiriciclaggio: autoriciclaggio e fatture false

Con sentenza n.6397 la Corte di Cassazione stabilisce che commette reato di auto-riciclaggio l’imprenditore che riceve per contanti le somme precedentemente bonificate a seguito della contabilizzazione di fatture false.

            E’ il caso di quando in una Società, a lui riconducibile, vengono inviate (per es.) fatture per operazioni inesistenti e pagate con bonifici bancari e, successivamente, le somme vengono restituite per contanti all’imprenditore stesso. Il ricorso alla Cassazione viene esercitato motivando il fatto che l’auto-riciclaggio (art.648ter1 Codice penale) prevede l’impiego di beni derivanti da illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali oppure speculative. Se i soldi, ricevuti precedentemente con bonifico, vengono restituiti per contanti all’imprenditore, e sono destinati ad uso personale, verrebbe a mancare un elemento costitutivo della condotta illecita e che è rappresentato dal necessario reimpiego in attività economiche, finanziarie… (comma 4, art.648ter1: non sono punibili nell’ambito dell’auto-riciclaggio le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione od al godimento personale. Ndr.).

            La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, in quanto non vi è dubbio che l’auto-riciclaggio si caratterizza per il successivo impiego in attività differenti dall’uso personale in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della predetta provenienza illecita dei beni. Ma nel caso scuola che abbiamo esaminato, ricorrono tutti i presupposti del reato di auto-riciclaggio poiché il provento della frode fiscale è stato trasferito con bonifici ad un’altra impresa, simulando operazioni commerciali con causali fittizie.

            Il soggetto terzo, a sua volta, ha restituito le somme in contanti portando a compimento un’operazione mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche dirette a “ripulire” le somme in oggetto. È irrilevante che le operazioni fossero simulate e non effettive.

            Il reato di auto-riciclaggio è finalizzato ad impedire qualsiasi forma di reimmissione delle disponibilità di provenienza illecita all’interno del circuito economico legale, onde ottenere un concreto effetto dissimulatorio. Detto effetto costituisce il “quid pluris” che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di occultamento del profitto illecito e pertanto punibile.

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