Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 6 di 6)

Completiamo questo viaggio alla scoperta della normativa antiriciclaggio riguardante il titolare effettivo, segnalando che (secondo l’articolato sistema delle norme che prevedono l’attuazione delle leggi delega come da art.31 Legge 234/12) l’adozione del provvedimento doveva avvenire entro due anni dell’entrata in vigore del precedente decreto di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, tuttavia considerando che la bozza di recepimento necessitava del parere delle Commissioni parlamentari, l’invio della bozza di decreto in Parlamento ne ha evitato la decadenza.

Le modifiche più interessanti riguardano l’accesso al Registro dei Titolari effettivi ed il coordinamento con la Normativa privacy. Si è specificato, in particolare, che in circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere esclusa (in tutto od in parte) qualora l’accesso esponga il titolare effettivo ad un rischio spropositato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestie, violenza od intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

            L’interesse ad ottenere i dati sui titolari effettivi deve essere diretto, concreto ed attuale e nel caso di Enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, connesso alla attività di segnalazione e comunicazione dei dati, i diritti di cui agli art.da 15 a 22 del Regolamento Ue2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’art.2-undecies del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni. In pratica vengono limitati i diritti di accesso ai dati e di cancellazione nei confronti dei Soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, proprio per garantire l’anonimato della loro sicurezza personale. Di fatto, la normativa antiriciclaggio prevale sulla normativa relativa alla privacy.

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