“Il Comitato dice che il jobs act è in contrasto con l’art. 24 della Carta Sociale Europea. Troverei utile che si tenesse conto di quello che dice l’Europa anche per quanto riguarda i vincoli sociali che la UE pone, oltre a quelli economici e finanziari.”
La sintesi formulata da Maurizio Landini è assolutamente chiara ed eloquente: le istituzioni europee hanno espresso una posizione nettamente critica riguardo alle tesi politiche che hanno ispirato la normativa del 2015 sui licenziamenti e ora è necessario che il Parlamento e il Governo italiano ne tengano conto e dispongano una riforma rispettosa dei principi sociali alla base dell’Unione Europea e rimarcati nella decisione del Comitato.
È il caso di osservare che la “Carta dei diritti universali dei lavoratori”, presentata dalla CGIL come proposta di legge d’iniziativa popolare, prevede una normativa che sarebbe pienamente allineata a tali principi.
La CGIL aveva presentato il reclamo al Comitato Europeo per i Diritti Sociali nel 2017, sostenendo che la legislazione italiana fosse in contrasto con quanto stabilito dall’art. 24 della Carta Sociale Europea: un lavoratore non può essere licenziato senza una valida ragione e in caso di violazione di tale principio ha diritto a un compenso e un’assistenza adeguati.
La decisione del Comitato, pubblicata l’11 febbraio 2020, ha accolto le tesi della CGIL. Come già è avvenuto davanti alla Corte Costituzionale, le censure del Comitato sono focalizzate sull’adeguatezza del compenso spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa.
I compensi esclusivamente monetari, con un limite massimo e per di più calcolati in modo automatico in relazione all’anzianità di servizio, secondo il Comitato non rispondono ai seguenti parametri di adeguatezza:
- rimborso del danno subito fra il licenziamento e la sentenza:
- possibilità di reintegra;
- in alternativa alla reintegra, un compenso monetario che sia un serio ristoro per il lavoratore e sia dissuasivo nei confronti dell’impresa che intenda attuare licenziamenti senza giusta causa.
La pronuncia del Comitato sembra andare oltre alla stessa sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale. Infatti, ha censurato non soltanto il meccanismo di calcolo automatico degli indennizzi, ma anche lo stesso concetto di limite massimo degli indennizzi, richiamandosi ai principi civilistici del diritto italiano, che non pongono tali limitazioni al risarcimento del danno causato da un’inadempienza contrattuale. Neppure i meccanismi di conciliazione stragiudiziale – con indennizzi ulteriormente ridotti – sono stati considerati adeguati, anzi sono stati considerati come un mezzo di pressione nei confronti del lavoratore a rinunciare ai propri diritti.
È appena il caso di ricordare come il recentissimo rinnovo del CCNL del Credito siglato nel dicembre 2019 – poco prima della decisione del Comitato Europeo – abbia introdotto una dichiarazione politica di tutto rilievo. Le parti “auspicano che nelle sedi competenti si realizzino gli opportuni interventi legislativi a tutela delle lavoratrici/lavoratori con riferimento agli aspetti collegati ai casi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto contestato o per la sua irrilevanza disciplinare.”
Si tratta di un appello al Parlamento affinché siano smussati i punti più discutibili del cosiddetto “jobs act” – o meglio, il decreto legislativo n. 23/2015 – che ad oggi prevedono la reintegra del lavoratore licenziato illegittimamente solo in pochissimi casi per di più di difficile prova, prevedendo per la quasi totalità dei licenziamenti una tutela esclusivamente monetaria ormai considerata insufficiente.
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Alberto Massaia