Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 4)

Il libero accesso al registro dei titolari effettivi di società e gruppi è uno degli aspetti principali del nuovo adempimento previsto dal Dlgs. 125/2019 attuativo V Direttiva Europea Antiriciclaggio. Lo stesso decreto, previsto dall’art.21, comma 5 Dlgs.231/07 modificato dal Dlgs.125/19, disciplina le regole d’incremento, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sull’individuazione del nominativo del titolare effettivo. La bozza di Decreto esclude l’accesso solo nei casi solo nei casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace, minorenne o per tutte quelle situazioni in cui dal libero accesso alle informazioni potrebbero derivare rischi sproporzionati di molestie, violenze od intimidazioni e valutabili caso per caso. Gli altri chiarimenti presi in considerazione dallo schema di Decreto sono:

LE SCADENZE: gli amministratori delle società devono acquisire e comunicare alla sezione speciale del registro imprese i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo entro il 15 marzo 2021, a mezzo Comunicazione Unica d’Impresa. Per le società che saranno costituite dopo il 15 marzo si deve provvedere alla comunicazione entro 30 dalla loro costituzione.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI: i contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva, consultabili nell’apposita sezione del registro delle imprese, saranno regolati da uno specifico atto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico ed i dati e le informazioni contenute nella speciale sezione dei registro delle imprese saranno disponibili per 10 anni.

L’ACCESSO AL REGISTRO: l’accesso al Registro sarà regolato da un apposito allegato tecnico tramite il quale verranno comunicate le modalità attraverso le quali i Soggetti obbligati dovranno segnalare al Registro delle Imprese le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni sul nominativo del titolare effettivo (consultabili nel Registro) e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela.

LE LIMITAZIONI: l’art.21, comma 2 lettera f del Dlgs.231/07 prevede che il registro del titolare effettivo (e di conseguenza la sezione del Registro delle Imprese ad esso dedicata) sia reso accessibile al pubblico. I Soggetti controindicati all’accesso (art.1 bozza di decreto)s0no i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minorenni o per i quali, dall’accesso alle informazioni sul titolare effettivo, derivi un rischio sproporzionato di frode/rapimento/ricatto/estorsione/molestia/violenza od intimidazione, valutabile caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. In presenza di tali soggetti, dunque, l’accesso alla nuova sezione speciale del Registro delle Imprese verrà precluso.

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