Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 1)

Data l’importanza che riveste, nella normativa Antiriciclaggio, la figura del Titolare effettivo, riepiloghiamo i criteri per la sua identificazione al fine di agevolare il lavoro dei nostri colleghi e colleghe.

A dodici anni dall’introduzione della figura del titolare effettivo, all’interno del Dlgs.231/o7, rimangono ancora dei dubbi interpretativi nel processo di identificazione, soprattutto quando si passa dal piano dottrinale a quello operativo nell’applicazione dell’adeguata verifica.

Come si evince dall’art.19 Dlgs.231 è il cliente che al momento dell’identificazione fornisce (sotto la propria responsabilità) le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. Ma non è sufficiente, è onere dell’operatore verificare la veridicità e la congruità di queste informazioni.

La definizione chiave di titolare effettivo è presente nell’art.20, comma1, Dlgs231/07 secondo cui lo stesso per clienti diversi dalle persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta od indiretta dell’Ente, ovvero il relativo controllo. Il comma successivo chiarisce i concetti di proprietà diretta per le società di capitale (persone fisiche che detengono la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente) e proprietà indiretta (la titolarità di partecipazioni per più del  25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Se, invece, a nessuno può essere assegnata la proprietà diretta o indiretta dell’Ente, diventa necessario ricercate il titolare effettivo:

  • nella persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • nella persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante nell’assemblea stessa;
  • nella persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) una influenza dominante.

Per ultimo, viene introdotto in criterio applicabile unicamente in via residuale (ovvero in tutti quei casi ove non sia possibile individuare il titolare effettivo con i criteri sopra descritti. Ndr): il titolare effettivo è individuabile nelle persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statuari , di poteri di rappresentanza legale, amministrativa o di direzione della società o del cliente.

 

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