Antiriciclaggio: l’accusa nell’autoriciclaggio

Con Sentenza n.42052 la Corte di Cassazione seconda sezione penale puntualizza che il reato di auto-riciclaggio è presente anche se il reato presupposto è prescritto o provato solo in base alla logica. La Corte ci ricorda che, con riferimento a pronunciamenti precedenti, quando si procede con i reati di riciclaggio e di auto-riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia accertata da una condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto (venendo meno uno dei presupposti del reato di riciclaggio) il reo deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

In particolare la Corte di Cassazione continua chiarendo come la circostanza che alcuni dei reati presupposti non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza dell’Iscrizione al Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso semplici indagini preliminari, non ha effetti sulla possibilità di procedere sul reato a valle  (presupposto).

            L’Autorità giudiziaria, infatti, può dedurre l’esistenza del reato  “a monte” anche solo in presenza di prove logiche. Per quanto riguarda, invece, l’effetto di cause estintive del reato (la prescrizione) la sentenza precisa quanto previsto dal Codice penale per il quale quando il reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non ha portata estensiva.

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