Dipartimento Giuridico: note a sentenze Jobs Act

Corte d’Appello di Napoli, ordinanza del 18/9/2019 di rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea

“Firing cost.” E cosa sarà mai? Potrebbe essere il costo per bruciare una persona e “bruciare” potrebbe essere un sinonimo un po’ brutale di “licenziare”…

In Italia, da alcuni anni, quando si vuole esprimere un concetto sgradevole si è soliti camuffarlo con un termine inglese, possibilmente poco comprensibile. Così, il “firing cost” è la teoria giuridico-economica alla base della normativa sui licenziamenti introdotta con il decreto legislativo n. 23/2015, più noto come “jobs act”, che a sua volta è un termine inglese.

Come è risaputo, il decreto legislativo n.23/2015 – almeno per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – non soltanto ha eliminato quasi del tutto la reintegra in caso di licenziamento illegittimo, ma ha altresì stabilito un meccanismo automatico per quantificare l’indennizzo monetario spettante al lavoratore, meccanismo basato sulla sola anzianità di servizio e che pertanto consente di quantificare il costo esatto del licenziamento illegittimo di ogni singolo lavoratore, il “firing cost” per l’appunto.

La Corte Costituzionale era già intervenuta con la sentenza n. 194/2018 e aveva dichiarato illegittimo tale meccanismo in relazione ai licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo disciplinati dall’art.3 del decreto legislativo; l’illegittimità era estesa ai licenziamenti collettivi e a quelli disposti nelle piccole imprese, che facevano rimando al citato art. 3.

Ora la Corte d’Appello di Napoli ha nuovamente sottoposto alla Corte Costituzionale il decreto legislativo n.23/2015, in relazione all’art. 10 sui licenziamenti collettivi.

In particolare, l’ordinanza di rinvio osserva come tale norma, nell’ambito della stessa procedura unitaria di licenziamento collettivo che si svolge simultaneamente nei confronti di una pluralità di lavoratori, stabilisca un trattamento ingiustificato e difforme fra tali lavoratori, negando la reintegra a quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, reintegra che appare la sola tutela adeguata e tale da dissuadere l’impresa da adottare criteri arbitrari nella scelta dei lavoratori licenziati.

Inoltre, l’ordinanza ravvisa nel decreto legislativo n. 23/2015 un eccesso di delega nel dare attuazione alla legge n. 183/2014 ed altresì la violazione dei principi e dei diritti fondamentali stabiliti dall’Unione Europea.

In ordine a quest’ultimo aspetto e in particolare per una possibile violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, la Corte d’Appello di Napoli ha disposto un’ordinanza di rimessione anche davanti alla Corte di Giustizia Europea. Presso la stessa Corte è pendente un ricorso riguardante le stesse norme del “jobs act”, presentato dal Tribunale di Milano con rimessione del 5 agosto 2019.

Non resta che auspicare un positivo esito di tali rimessioni, in continuità con le recenti sentenze n.77/2018 e 194/2018 della Corte Costituzionale in materia di spese giudiziali e di quantificazione degli indennizzi per i licenziamenti illegittimi.

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Alberto Massaia


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