4° Riunione del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà

4° Riunione del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,  dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito. (per brevità da ora definito Fondo di solidarietà)

  • Data 15 MARZO 2013

All’ordine del giorno 15   punti di cui 14 prevedono la delibera da parte del Comitato, un solo punto attiene ad una questione informativa e ovviamente non prevede  alcuna delibera.

S’inizia con la votazione di :

N. 2   Verbali di sedute precedenti  del Comitato, rispettivamente del 15/10/2012 e del 17/12/2012,  messi in votazione ed approvati all’unanimità.

N. 1 Bilancio preventivo anno 2013 – messo in votazione ed approvato all’unanimità.

Si passa poi alla discussione rispetto all’unico punto che riguarda un’ informativa

N. 1  Documento di informativa : Fondo di solidarietà per il sostegno del redito:

a)     Assegno straordinario di sostegno al reddito e riduzione 8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, modifica del D.M. 158/2000.  Calcolo dell’assegno.

b)     Assegno straordinario di sostegno al reddito e penalizzazione 1% e 2% di cui al comma 10 dell’articolo 24 della legge n. 214/2011, successive modifiche ed integrazioni. Riduzione per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni.

c)     Incremento aspettativa di vita. Informativa.

Rispetto al capoverso a):

In data 8 luglio 2011 ABI e O.O.S.S. hanno sottoscritto un accordo quadro che ha previsto una riduzione percentuale dell’8% e dell’11%  dell’importo dell’assegno straordinario in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda. (8% se l’ultima retribuzione annua lorda è inferiore a 38.000 euro , ovvero 11%  se superiore a tale importo). Tali riduzioni non  si applicano ai lavoratori destinatari di assegno straordinario sulla base di accordi stipulati prima dell’8 luglio,  tale riduzione si applica sia ai lavoratori interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico sia in applicazione delle regole e dei criteri previsti dalla Riforma Fornero  (pensioni anticipate e di vecchiaia), sia nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa ante Riforma Fornero. (Pensioni di anzianità – quarantisti e quotisti-).          Tali riduzioni si applicano su quella parte di importo  dell’assegno calcolato con il sistema retributivo  non si applica  sulla parte di importo dell’assegno calcolato con il sistema contributivo.

Rispetto alla liquidazioni degli assegni con le riduzioni  previste dall’accordo 8 luglio, recepito con D.M.  3 Agosto 2012  , INPS provvederà a far data dalla decorrenza di Marzo 2013 alle riduzioni in argomento ricalcolando gli assegni straordinari già erogati ed interessati dalla predetta modifica. Per quanto riguarda il piano di recupero, derivante dalla quantificazione del debito dalla decorrenza originaria, lo stesso verrà impostato in 24 rate ovvero nel minor numero se la scadenza dell’assegno è  inferiore ai 24 mesi. Il recupero avverrà dalla mensilità di giugno.

In relazione  a quanto sopra i Consiglieri di parte Aziendale hanno evidenziato come la decisione sulla decorrenza,  modalità e tempistica di recupero sia stata decisa  senza alcun  coinvolgimento  del comitato, senza alcuna delibera dello stesso, viene biasimata  la decisione unilaterale dell’INPS, inoltre viene richiesto all’Istituto di Previdenza di effettuare anche il recupero degli oneri fiscali e ristornarli poi alle Aziende.  La Dott.ssa Santoro (Esponente INPS)  risponde a questa critica dichiarando  che, per quanto riguarda il recupero delle somme indebitamente riconosciute e da recuperare,  il problema non esiste in quanti INPS e puo’ procedere anche diversamente,  anche in un’unica soluzione, cosi come potrà essere deciso. Viene evidenziato da alcuni consiglieri come non sia corretta l’applicazione del coefficiente di trasformazione del montante relativo alla parte contributiva, ne viene quindi richiesta la corretta applicazione, in quanto allo stato odierno non viene applicato il coefficiente di trasformazione  corrispondente all’età dell’effettivo pensionamento, ma il coefficiente corrispondente all’età dell’ingresso nel Fondo. Da parte di altri consiglieri viene evidenziato una ulteriore anomalia nel calcolo relativamente al calcolo delle settimane mancanti per il periodo: data di dimissioni – maturazione del diritto  ( 2080 settimane) attualmente si  incrementa l’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 sino al limite massimo di 2080 settimane;  a questo punto c’è chi avanza la richiesta all’INPS dell’emanazione di un messaggio   rispetto all’algoritmo di calcolo applicato, al fine di garantire trasparenza e possibilità di verifica da parte dei patronati. Si ritiene opportuno prendere decisioni sulle modalità di calcolo con delibere ad ok!

Rispetto al capoverso b)

Cioè  rispetto alla penalizzazione dell’ 1% e 2% di cui al comma 10 dell’articolo 24 della legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.  Viene ribadito che la riduzione per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni ,ha riflessi soltanto nei casi di accesso alle prestazioni straordinarie finalizzate al percepimento della pensione anticipata

da parte di lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 2011        

da parte di lavoratori da parte di lavoratori che aderiscono all’esodo sulla base di accordi aziendali stipulati prima  dell’8 luglio 2011.                                                                                                                                                 

Non si applica nei confronti dei  lavoratori destinatari del sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, di cui agli accordi stipulati dopo l’8 luglio 2011 in quanto agli stessi si applicano le riduzioni del  D.M. 3 Agosto  2012. (8% – 11%)  Le riduzioni dell’1% e del 2% vengono applicate in funzione dell’età posseduta dal lavoratore al momento dell’uscita dal Fondo di sostegno. L’Istituto provvederà ad operare tali riduzioni dell’1% e del 2% sugli importi degli assegni straordinari finalizzati al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata non appena tutti i Comitati amm.ri di settore avranno fatto pervenire le rispettive deliberazioni relativamente alle modalità applicative.

Rispetto al capoverso c) 

Incremento aspettativa di vita. Informativa.

Come indicato nel messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, ai titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita  che conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, viene assicurata a carico dei Fondi di solidarietà La prosecuzione dell’erogazione dell’assegno fino al conseguimento della pensione. 

Pertanto,  l’Istituto provvederà a ricostituire, con onere a carico delle aziende esodanti, gli assegni interessati dal prolungamento in argomento, compresa la contribuzione correlata necessaria per perfezionare il nuovo requisito, eventualmente anche oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo (60 mesi), previa delibera di codesto comitato.

Conseguentemente  all’incremento dell’aspettativa di vita previsto dalla riforma Fornero viene affrontato il lodo inerente alle donne optanti e alla dichiarazione  da parte della dott.ssa Santoro che da parte di Inps non esiste nessuna preclusione nel considerare la fattispecie “’opzione donna”  non coinvolta dall’applicazione dell’aspettativa di vita, ma indica come  responsabile della chiusura  il Ministero dell’economia.

Durante la riunione viene  affrontata la fattispecie della saturazione delle liste dei salvaguardati, giusto messaggio INPS n. 3771 del 4 Marzo. (in data 18 marzo viene emesso da parte di INPS un ulteriore msg. che riconferma l’esaurimento dei numeri  messaggio INPS n. 4678 del 18 marzo) . Il presidente Durante richiede di poter effettuare una verifica dei dati che hanno portato INPS a comunicare, tramite il messaggio del 4 marzo, l’esaurimento  dei numeri , in quanto  piu’ volte questo Comitato, unico interlocutore ufficiale rispetto alla salvaguardia dei colleghi esodati del settore credito  che devono accedere al fondo,  ha richiesto gli elenchi dei  lavorati salvaguardati a Inps per poterli confrontare con gli elenchi in possesso di ABI e delle Aziende, ma tali informazioni non sono mai state messe a disposizione del comitato, viene ribadita  la perplessità, da parte  dei membri del comitato che rappresentano le aziende,   dell’esaurimento dei numeri, i e ripropongono con determinazione la richiesta degli elenchi azienda per azienda. Durante spiega che come  le aziende ritengono che INPS abbia predisposto degli elenchi “spuri”, comprensivi anche dei nominativi non ancora usciti dalle aziende ma presenti negli elenchi inviati “come prenotazione” all’INPS. Conoscere con  certezza per  ogni nominativo  qual è la  posizione rispetto alla salvaguardia è una priorità per il Comitato. INPS nella persona della dott.ssa Santoro ribatte che gli elenchi dei salvaguardati sono stati completati lavorando sia sugli elenchi inviati in via anticipata dalle aziende che sulle domande inoltrate per l’accesso al Fondo,  il monitoraggio da parte dell’Istituto rispetto alle 5 tipologie di salvaguardia che sta contemporaneamente gestendo terminerà il 21 di Marzo.

5 tipologie di salvaguardia

Salvaguardia dei  10.000 ( Finestra Mobile, sono extra 10.000  tutti coloro i quali hanno cessato dopo il 31 ottobre 2008)                                                                                                                                                            

Salvaguardia dei 5.000  allungamento della finestra in quanto a questi si applica la speranza di vita (13-14-15 mesi)                                                                                                                                                              

Salvaguardia  dei 65.000  (Riforma Fornero –  Ai Fondi di settore ne spettano 17.710)                              

Salvaguardia  dei 55.000  (Riforma Fornero – Ai  Fondi di settore ne spettano ulteriori 1.600)                

Salvaguardia di 10.138 prevista dalla legge di stabilità     (Riforma Fornero  i fondi di solidarietà ne sono esclusi)

Si è poi proseguito  con l’o.d.g.

N. 3 Richieste di accesso al trattamento integrativo della Sezione Emergenziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 1 lettera c) e 11 – bis del D.M. n. 158/2000 modificato dal D.M. del 26 aprile 2010 n. 51635  – messi in votazione ed approvati all’unanimità.

N. 3 domande  di finanziamento per riduzione/sospensione di  attività lavorativa, ex art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del D.M. 158/2000,  come modificato dal D.M. n. 51635/2010 –  messi in votazione ed approvati all’unanimità.

N. 3 domande di intervento formativo ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 del D.M. 28 aprile 2000  n. 158 – messe in votazione ed approvati all’unanimità. 

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