La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 ottobre ha approvato un documento che il Presidente Stefano Bonaccini ha inviato al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e al ministro della Salute, Roberto Speranza.
Il documento, finalizzato nel medio termine a contrastare gli eventi infortunistici, costituisce un primo contributo da portare all’attenzione del Tavolo politico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso i Ministeri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali ove si incontrano le parti sociali, cercando di individuare soluzioni concrete che possano dare risposte atte a contrastare il fenomeno delle morti sul lavoro, nella logica di una potenziale revisione dei disposti normativi vigenti. Tale revisione dovrà essere improntata alla semplificazione degli oneri amministrativi a vantaggio dei contenuti oggettivi di tutela, nonché all’integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione della salute e sicurezza del lavoratore, coerente con i nuovi scenari di rischio emergenti.
Questo documento costituisce un ottimo avvio per rilanciare la cultura della prevenzione e la prevenzione stessa su tutti i fronti, definendo con chiarezza compiti e responsabilità di tutti gli attori (istituzionali e non) misurandone con attenzione il doveroso adempimento, per garantire interventi mirati ed efficaci.
Alla luce di quanto sopra, si pone quanto mai necessario adottare una Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in coerenza con il Quadro Strategico Europeo 2014-2020, che tenga conto anche delle progettualità che si stanno definendo congiuntamente tra Stato e Regioni nel nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, nella parte riguardante la prevenzione negli ambienti di lavoro.
A questo punto, quindi, occorre;
– definire le priorità di intervento nei singoli settori/comparti (non più solo edilizia e agricoltura, ma certamente anche sanità, trasporti e logistica, meccanica, …), per l’esposizione al rischio relativo alle patologie da sovraccarico biomeccanico, stress lavoro correlato, tumori professionali;
– chiarire ruoli, tempi e modi di intervento del sistema pubblico e delle figure del sistema di prevenzione aziendale su attrezzature, tecnologie, formazione, organizzazione del lavoro.
Sono tre i filoni su cui ha concentrato l’attenzione la Conferenza delle Regioni:
– garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo;
– assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza;
– migliorare la qualità della formazione.
Entrando nel merito, la Conferenza ha ritenuto di evidenziare come, a garanzia della tutela del lavoratore, sia essenziale l’attività di controllo nelle imprese svolta dalle ASL, ovvero dal Sistema delle Regioni, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione.
Le ASL, controllano le imprese di ogni settore merceologico, pubblico e privato, garantendo il rispetto del relativo Livello Essenziale di Assistenza, ovvero il controllo nel 5% delle imprese attive. In concreto vigilano annualmente su circa 130.000-150.000 aziende con un totale di circa 150.000–200.000 controlli che comprendono ispezioni in loco, verifiche documentali, indagini di polizia giudiziaria ed assistenza. Diversamente, la competenza ispettiva per la materia salute e sicurezza sul lavoro affidata, da disposto normativo, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è sostanzialmente limitata ai cantieri.
Vale la penna riportare le prime proposte emendative e non certamente esaustive della Conferenza Stato Regioni al D.Lgs.81/2008:
– Fermo restando che la sovrapposizione tra gli interventi dell’ASL e dell’INL non costituisce criticità- giacché, proprio per i motivi sopra esposti, ove si dovesse verificare sarebbe residuale, si è ritenuto di porre in via esclusiva la vigilanza sulla applicazione normativa in capo alle ASL, garantendo l’uniformità del quadro normativo e dirimendo ogni possibile eventualità di interferenza tra l’Azienda Sanitaria e l’Ispettorato.
A questo proposito, quindi, l’Articolo 13 comma 1 D.lgs. 81/08 va modificato aggiungendo in via esclusiva, risultando, pertanto, così riformulato: “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi settore produttivo o luogo di lavoro è svolta in via esclusiva dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”.
– È inderogabile – fuori dai vincoli di bilancio – l’assunzione di personale specializzato all’interno dei Servizi ASL di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e consentire l’utilizzo dei proventi delle sanzioni irrogate alle imprese per la realizzazione di ulteriore attività di prevenzione per dare attuazione al disposto art. 13 comma 6 D.lgs. 81/08 (“L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..”).
– All’interno dell’Articolo 14 comma 1 D.lgs. 81/08 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori” – va previsto un comma per ribadire la necessità di istituire un sistema informativo delle sanzioni irrogate dalle ASL e dall’INL al fine di consentire la verifica della reiterazione delle violazioni.
– Articolo 21 comma 1 D.lgs. 81/08 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi – all’interno del 1° comma va previsto il punto aa) utilizzare opere provvisionali, apprestamenti o in genere qualsiasi oggetto necessario al lavoro secondo le indicazioni del fabbricante e nel rispetto delle norme del presente decreto;
– Per quanto riguarda l’Articolo 65 comma 1 D.lgs. 81/08 – Locali interrati o seminterrati – si propone l’abrogazione della concessione in deroga da parte delle ASL di utilizzare come luogo di lavoro locali seminterrati.
– Articolo 67 comma 1 D.lgs. 81/08 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio – dal momento che l’obbligo di cui al presente articolo si ritiene assolto dall’obbligo di presentazione della SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività), si propone la sua abrogazione.
– Titolo IV D.lgs. 81/08 – Cantieri temporanei o mobili – si propone l’integrazione (se non l’emanazione di una normativa nazionale dedicata) con specifico riguardo alla sicurezza dei lavori in copertura.
– Articolo 244 D.lgs. 81/08 – Registrazione dei tumori – Considerando che, attualmente, l’INPS non fornisce le storie lavorative alle ASL se non per i singoli casi oggetto di indagine per sospetta malattia professionale, mentre la fruibilità completa della banca dati, in cooperazione applicativa, nel rispetto della privacy, consentirebbe il funzionamento di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM, strumento nato all’Istituto dei Tumori di Milano, in grado di rilevare nuove potenziali malattie di probabile origine professionale), si propone di inserire il comma 3-bis. Allo scopo di alimentare i registri con l’emersione delle neoplasie di cui al comma 3 ed, in generale, delle malattie professionali, INPS rende disponibili alle Regioni, ovvero alle ASL ed ai COR, in cooperazione applicativa, l’estratto delle storie lavorative a garanzia dell’operatività di Occupation Cancer Monitoring.
– Altro aspetto da approfondire potrebbe riguardare la necessità di regolamentare la professione del Responsabile e addetto a servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), del Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione e in fase di progettazione (CSE e CSP), andando a definirne le competenze specifiche e di conseguenza creando un vincolo “esterno” anche per i soggetti formatori, che dovrebbero progettare l’organizzazione e l’erogazione della formazione insieme a questi professionisti . La regolamentazione dei suddetti profili professionali renderebbe possibile la creazione di un albo, garantendo qualità al relativo servizio.
Quindi, la regolamentazione dei profili di RSPP/ASPP/CSE/CSP/Consulenti, deve diventare requisito essenziale all’erogazione di servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa logica, si propone di integrare il D.lgs. 81/08 con il disposto: “E’ vietato fornire, a qualunque titolo, servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di soggetti non previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.”
– Si ritiene che sia fondamentale promuovere un approccio culturale alla materia di salute e sicurezza sul lavoro, anticipando già ai primi momenti formativi dello studente – lavoratore del domani – insegnamenti appositamente modulati sia al grado di apprendimento in tema di tutela della salute e della sicurezza che alla tipologia di scuola secondaria di secondo grado frequentata.Peraltro una proposta potrebbe essere quella di inserire i moduli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle nuove discipline di educazione civica, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Altri ambiti di intervento sono rappresentati da:
– allineamento dei piani didattici dei corsi di Laurea per Tecnici della prevenzione, integrando moduli didattici tecnico-scientifici più ampi rispetto agli attuali a carattere prettamente
– è necessario pervenire ad un unico accordo in tema di formazione obbligatoria (titolo I del D.lgs. 81/2008), con eventuali allegati per specifiche tipologie di formazione, che fissi requisiti e criteri univoci sugli elementi comuni e superi la frammentazione e poca sistematizzazione della materia.
– Tra le proposte si prevede di istituire una premialità sotto forma di incentivi, finanziamenti e defiscalizzazione alle imprese virtuose in materia e, contemporaneamente, si prevedono disincentivi /sanzioni a carico delle imprese non virtuose ossia quelle in cui si sono verificati gravi infortuni o incidenti mortali a causa del mancato rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, la complessità della materia salute e sicurezza sul lavoro rende inderogabile disporre di un sistema informativo nazionale che, nel rispetto della normativa nazionale sulla privacy, possa ricondurre ad un’unica anagrafica delle aziende i controlli su di queste effettuati allo scopo di discernere le imprese virtuose da quelle non ottemperanti.
Ci auguriamo quindi che quanto prima anche il sindacato possa entrare nella discussione di come si potrebbe migliorare la legge con lo scopo di aumentare la sicurezza nazionale sui luoghi di lavoro ed evitare tragedie purtroppo all’ ordine del giorno