Entro il 31 dicembre 2019!
Vanno comunicati al Fondo Pensione Nazionale:
⇒ i contributi non dedotti per l’anno 2018;
⇒ il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito, nel corso dell’anno 2018, in versamento alla previdenza complementare.
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Contributi non dedotti anno 2018
Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2018.
Non dedotti sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57[1] e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, per i redditi relativi al 2018 è riportato nella casella 413 del modello CU 2019. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta ad altre posizioni di previdenza complementare.
[1] L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.
N.B.: Se la casella 413 della CU 2019 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo Pensione non ha un’altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare la comunicazione in argomento. |
Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti:
Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti per i quali occorre fare la dichiarazione, la stessa può essere effettuata compilando il modello cartaceo Allegato H , allegato alla presente comunicazione o reperibile sul sito web del Fondo; in tal caso la comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
In alternativa la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:
1. accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale ( http://www.fondopensione.bcc.it/home/home.asp )
2. selezionare l’opzione “CONTRIBUZIONE”
3. inserire l’importo rilevato dalla casella 413 del modello CU2019
4. confermare il dato inserito cliccando sul pulsante “MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO”
5. confermare l’operazione cliccando sul pulsante “SALVA
Nota di approfondimento in merito ai versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.
Va ricordato che la deduzione, nel massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta in tutto, in parte o per nulla, a seconda delle condizioni di reddito del familiare a carico (a), al soggetto nel confronto del quale i familiari sono a carico oppure a questi ultimi in casi particolari. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “Non Dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2019, imputando l’importo “non dedotto” sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico (riguardo le modalità di comunicazione vi invitiamo a contattare direttamente il Fondo Pensione). (a) 1- Familiari Fiscalmente a Carico senza disponibilità di reddito; 2- Familiari Fiscalmente a Carico con disponibilità di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; 3- Familiari con disponibilità di un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (e quindi da non considerare “fiscalmente a carico”). |
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La segnalazione del Premio di risultato anno 2018
ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE!!!!
Se nel corso dell’anno 2018 hai convertito, attraverso la formula welfare aziendale, in tutto o in parte, il Premio di Risultato (PDR) in contribuzione al Fondo Pensione leggi con attenzione la nota che segue perché dovrai fare una ulteriore diversa comunicazione al Fondo Pensione Nazionale per “Contributi non dedotti”
La normativa:
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso sono previste particolari misure di incentivazione fiscale, nel limite massimo di € 3.000,00 annui (€ 4.000,00 in casi particolari).
Quindi nel caso gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:
- non concorrono alla determinazione/computo del, precedentemente citato, limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
- possono, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000,00;
- non saranno fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare (al momento dell’erogazione della pensione complementare ed in caso di anticipazione o di riscatto della prestazione stessa vedi circ. Agenzia Entrate 5/E 29 marzo 2018);
Di conseguenza, per fare sì che tali previsioni possano essere tutte correttamente conosciute ed applicate dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Risultato, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:
“entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”
Ulteriore info
Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2019 (redditi 2018) |
Quindi:
se nel corso dell’anno 2018 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Risultato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2019 dovrai comunicare, compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Nazionale Allegato PDR (allegato anche alla presente comunicazione o reperibile sul sito del Fondo Pensione) il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso.
N.B: La comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Da questo anno, in alternativa, la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:
1 . accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale
2 . selezionare l’opzione “PREMIO DI RISULTATO”
3 . selezionare il pulsante “2018”
4 . la procedura dovrebbe proporre in automatico l’importo del Premio di risultato versato al Fondo Pensione
5 . verificare che l’importo proposto automaticamente corrisponda a quello riportato nella casella 514 del modello CU2019. In caso contrario occorre modificarlo riportando il valore indicato nella CU 2019.
6 . Confermare la scelta cliccando sul pulsante “CONFERMA PREMIO DI RISULTATO”
Ti invitiamo a contattare gli uffici del Fondo Pensione Nazionale qualora sia per te necessario.
Ovviamente, come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza. |
Un fraterno saluto
FISAC-CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
ALLEGATI: