Antiriciclaggio: reimpiego ed autoriciclaggio

La Corte di Cassazione, con Sentenza n.36522, afferma che integra il reato di auto-riciclaggio il comportamento del Professionista che investe in una attività il denaro rinveniente da una truffa portata a compimento da lui stesso ai danni di un suo Cliente. Viene così riconfermato che la destinazione del denaro “illecito” ad una attività economica non possa essere giudicata come semplice utilizzazione/godimento personale dovendosi, quindi, escludere la sussistenza della clausola di non punibilità contemplata dalla Norma penalistica che punisce l’auto-riciclaggio (art.648ter Codice penale).

La Corte ribadisce che l’investimento dei proventi da una condotta illegale in una attività di impresa rientra a pieni titolo in quella “attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa” che viene richiamata dall’art.648ter1 comma 1 Codice penale, escludendo che possa parlarsi di uso personale.

Su questo punto vengono ripresi alcuni importanti passaggi che tracciano la differenza tra destinazioni del denaro/bene/altra utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale e, invece, la condotta punibile per auto-riciclaggio, che consiste nell’impiego/sostituzione/trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità tali da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.

In particolare, la Corte di Cassazione sottolinea che la clausola di punibilità rinviene la propria ratio nella salvaguardia del divieto del ne bis in idem, il quale non permette di punire due volte un Soggetto per lo stesso reato. Tale divieto, infatti, verrebbe violato ove il Soggetto venisse punito anche per il mero godimento od utilizzo dei beni provenienti dal reato presupposto senza porre in essere alcuna attività ingannevole al fine di ostacolarne l’identificazione.

Questo determinerebbe una duplicazione sanzionatoria e quindi contraria al quel principio. Da qui la limitazione dell’applicabilità della non punibilità ai soli casi in cui i beni provenienti da reato rimangano cristallizzati nella disponibilità del Soggetto stesso, autore del reato presupposto, perché solo in questo modo si può realizzare quell’effetto di “sterilizzazione” che impedisce – pena sanzione penale – la reimmissione nel legale circuito economico.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!